Erogazione di somme arretrate a seguito di sentenza: obblighi del sostituto
di Roberto LucariniNel settembre scorso l’Agenzia delle entrate, a mezzo risposta a interpello n. 369/2020, ha fornito un interessante parere in relazione a una peculiare situazione operativa. Un’ipotesi di lavoro per fortuna non così ricorrente, ma pur sempre dietro l’angolo: l’erogazione a un ex dipendente di somme arretrate a seguito di sentenza.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle entrate si rivolge al campo del lavoro con datore una Pubblica Amministrazione, ma, stante l’uniformità delle norme sul tema, lo si può proporre anche per un datore privato.
Vediamo in breve, cercando di semplificare, di capire il problema e la soluzione proposta dai tecnici dell’Agenzia.
A distanza di anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, una sentenza di secondo grado riconosce all’ex lavoratore le somme da lui richieste quali differenze retributive non corrisposte in costanza di rapporto.
Il datore di lavoro, quindi, si pone il problema: non avendo più in forza tale soggetto, deve o meno essere operata, sulle somme erogate, una ritenuta ai fini Irpef?
L’Agenzia, al fine di rispondere, svolge dapprima una disamina sul quadro normativo di riferimento, ponendo così in chiaro le regole preposte e agevolando il lettore nella comprensione del risultato. Questa, in schema, la struttura giuridica della situazione:
- nessun dubbio, in primis, nel qualificare a pieno titolo dette erogazioni tra i redditi da lavoro dipendente; ex articolo 51, comma 1, Tuir, tale tipo reddituale viene definito come “costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”;
- ex articolo 23, D.P.R. 600/1973, emerge la figura del sostituto d’imposta, in relazione a ritenute sui redditi di lavoro dipendente, specificando che i datori “i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 (ora 51, NdA) dello stesso testo unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”;
- ex articolo 17, comma 1, lettera b), Tuir, norma che prevede una peculiare forma di tassazione separata, viene prevista tale ipotesi applicativa per “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti”.
Se ne deduce, quindi, come la sussistenza o meno del rapporto di lavoro, al momento dell’effettiva erogazione delle somme, non sia questione rilevante; ciò che, invece, riveste condizione dirimente è il fatto che tali somme abbiamo origine correlabile con il rapporto di lavoro trascorso tra le parti. Si ricorda il sopra citato articolo 51, Tuir, secondo il quale sono redditi da lavoro dipendente somme o valori “a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta (…), in relazione al rapporto di lavoro”.
Per tali motivazioni giuridiche, di tipo essenzialmente tributario, l’Agenzia delle entrate conclude che l’ex datore di lavoro, al momento dell’erogazione delle somme dovute a seguito di sentenza avversa, abbia tutti gli oneri riguardanti il sostituto d’imposta: applicazione di ritenute alla fonte; certificazione delle ritenute operate.
In tema di tipo di tassazione applicabile, l’Agenzia opta per una tassazione in forma separata, ex articolo 17, Tuir, visto l’esplicito riferimento all’applicabilità di tale norma posto ex articolo 23, comma 2, lettera c), D.P.R. 600/1973, “sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti”, con rimando all’ipotesi di calcolo prevista ex articolo 21, Tuir.
La motivazione viene esposta in forma piuttosto chiara, pur dovendosi muovere, al solito, nella giungla normativa italiana.
Attenzione, dunque, a simili ipotesi operative e anche al disposto della sentenza. Sappiamo bene tutti che, in caso di omissione nell’effettuazione delle ritenute, così come della certificazione, vi sono pur sempre le immancabili sostanziose sanzioni.
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Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
11 Febbraio 2021 a 10:45
BUONGIORNO, IN BASE A UNA SENTENZA NON IMPUGNATA DALLA MIA AZIENDA CHE DOVREBBE REINTEGRARMI E PAGARMI GLI ARRETRATI DAL GIORNO DEL LICENZIAMENTO (21/01/2019)FINO ALL’ EFFETTIVA REINTEGRA ( NON ANCORA AVVENUTA) HO DOVUTO AGIRE CON DECRETI INGIUNTIVI E PIGNORAMENTI CHE LA DITTA CONTINUA FARE OPPOSIZIONE, IN PRATICA NON HO VISTO UN EURO, PERO’ LA DITTA HA EMESSO VERSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARE CUD, IO NON HO INSERITO LO STESSO SUL MIO 730 ,POSSO SUBIRE QUALCOSA DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE ?