Enpacl: novità sulla contribuzione 2020
di RedazioneL’Enpacl, con notizia del 29 ottobre 2020, ha comunicato che il CdA Enpacl, in data 8 ottobre 2020, ha approvato una delibera che:
– conferma al 30 novembre 2020 il termine per la presentazione on line della dichiarazione del volume d’affari Iva e del reddito professionale prodotti nel 2019;
– differisce ulteriormente i termini di versamento della contribuzione obbligatoria dovuta all’Ente per l’anno 2020.
Tale delibera è immediatamente esecutiva e prevede quanto segue:
- il versamento della contribuzione soggettiva dovuta per l’anno 2020 è effettuato dagli iscritti secondo una delle 2 seguenti modalità:
- il 100% della contribuzione dovuta, in un massimo di 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da novembre 2020;
- il 50% della contribuzione dovuta, in un numero massimo di 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da novembre 2020, e il restante 50% in un numero massimo di 12 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da maggio 2021;
- agli iscritti che dichiarino all’Enpacl un reddito professionale prodotto nell’anno 2019 fino a 35.000 euro nonché ai consulenti del lavoro aventi residenza, domicilio ovvero sede operativa nei Comuni dell’ex zona rossa, di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, è consentito di versare anche secondo la seguente, ulteriore modalità: il 100% della contribuzione dovuta, in un massimo di 12 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da maggio 2021;
- le medesime modalità e termini di versamento di cui ai punti sopra si applicano per la contribuzione integrativa dovuta per l’anno 2020;
- il contributo di maternità 2020 è versato unitamente alla prima rata utile.
Il numero delle rate può essere liberamente determinato dall’iscritto in sede di dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra contributo soggettivo e contributo integrativo. Le rate sono consecutive, non sono gravate da interessi e potranno essere pagate mediante il modello F24 oppure con la piattaforma “pagoPA”.
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