Elementi qualificatori per la qualificazione di contratto per adesione
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 aprile 2023, n. 10065, ha stabilito che le clausole onerose subordinate alla specifica approvazione per iscritto sono solo quelle che vengono inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, e possono qualificarsi come contratti “per adesione” esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). Non possono, invece, ritenersi “per adesione” i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (nella specie, la S.C ha escluso la natura vessatoria della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto impugnato dal lavoratore, non essendo il regolamento negoziale riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, né risultando lo stesso predisposto a mezzo di moduli e formulari).