Edilizia: tesserini di riconoscimento nei cantieri temporanei e mobili
di Redazione Scarica in PDFL’INL, con nota n. 656 del 23 gennaio 2025, ha informato che, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 36-bis, D.L. 223/2006, ad opera della L. 203/2024, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano le seguenti disposizioni:
- il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008, è sanzionato dall’articolo 55, comma 5, lettera i), D.Lgs. 81/2008;
- il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la tessera di riconoscimento ai sensi dell’articolo 20, comma 3, è sanzionato dall’articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008.
Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:
- il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2008, è sanzionato dall’articolo 60, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008;
- il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’articolo 20, comma 3, è sanzionato dall’articolo 60, comma 2, D.Lgs. 81/2008.