25 Gennaio 2022

Durc non verba!

di Luca Caratti

Prendendo a prestito la celebre frase latina possiamo, dal 1° gennaio 2022, sicuramente affermare che siamo passati dalle parole ai fatti. Se prima si poteva discutere circa l’obbligatorietà del versamento della contribuzione ai Fondi di solidarietà bilaterali, da quest’anno non vi sono (pare) spazi a interpretazioni difformi.

Infatti, le previsioni normative contenute nella Legge di Bilancio 2022 hanno disposto che la regolarità contributiva, condizione necessaria per il rilascio del Durc, sia subordinata, per le aziende non rientranti nell’ambito di applicazione di Cigo, Cigs o Fis, al versamento dell’ordinaria contribuzione ai Fondi di solidarietà bilaterali previsti dagli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015. Come detto, quindi, il Legislatore effettua un radicale cambio di prospettiva rispetto al passato: l’adesione ai Fondi non può più avvenire su base volontaria, ma diviene obbligatoria. Siamo, in sostanza, passati da un dovere libero di contribuzione sostenuto da una legislazione promozionale (se vuoi che si verifichi “A”, allora devi agire nel modo “B”) a un obbligo di contribuzione. Senza Durc regolare le imprese, infatti, non solo non beneficiano delle agevolazioni contributive, ma nemmeno possono ricevere i pagamenti delle prestazioni in determinati contesti.

Certamente con questo specifico provvedimento il Legislatore ha voluto rafforzare l’adamantino obiettivo dell’universalizzazione degli ammortizzatori sociali, ma, forse, anche sopire le polemiche formatesi durante la gestione delle misure di sostegno nel corso del 2020 e del 2021. Non possiamo, infatti, dimenticare la querelle nata attorno all’obbligatorietà o meno di iscrizione delle aziende artigiane al Fondi di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba) al fine di ottenere gli ammortizzatori sociali per Covid-19. In un primo tempo, infatti, il TAR del Lazio, con sentenze n. 13962/2020 e n. 14123/2020, aveva disposto la sospensione e poi l’annullamento delle delibere del Fondo che sancivano la possibilità di usufruire della misura di sostegno anche alle imprese artigiane, che, ancorché non aderenti “della prima ora”, si fossero impegnate a sanare la mancata contribuzione pregressa secondo un piano di rateizzo e a sostenere quella futura. La posizione, subito osteggiata da chi sosteneva che Fsba non avesse fatto ricorso a fondi propri raccolti tramite ordinaria contribuzione delle aziende, ma a risorse derivanti dalla fiscalità generale, era stata appunto oggetto di ricorso, che aveva portato i giudici a pronunciarsi con le citate sentenze e ad annullare le delibere, non risolvendo, però, la più ampia problematica dell’obbligatorietà o meno della contribuzione ai Fondi. Fsba aveva proposto impugnativa al Consiglio di Stato, il quale, il 2 agosto 2021, ha pronunciato le sentenze n. 5657/2021 e n. 5673/2021, con le quali venivano riformate le pronunce del TAR, indicando l’insussistenza della competenza del giudice amministrativo sulla materia, in quanto la stessa, vertendo su diritti soggettivi, doveva essere rimessa al giudice ordinario.

Ed eccoci al cuore della questione: è davvero obbligatorio aderire ai Fondi di solidarietà bilaterale?

Se la finalità del D.Lgs. 148/2015 era quella di allargare (e oggi più che mai l’obbiettivo è dichiarato) la platea dei soggetti beneficiari degli ammortizzatori sociali, forse ci si trova nell’ambito di applicazione dell’articolo 38, Costituzione, e non potremmo non concludere che ci si trovi di fronte proprio a un dovere di contribuzione, in quanto tesa a soddisfare necessità di tutele di ordine superiore. Per contro, tale linea interpretativa apre il più ampio fronte della legittimità della disposizione dell’obbligo di adesione al Fondo, che ricordiamo essere di emanazione endosindacale, alla luce dell’articolo 39, Costituzione, che garantisce proprio la libertà sindacale positiva o negativa.

La soluzione proposta dal Legislatore – Durc regolare solo con versamento della contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà – potrebbe presentare qualche criticità nell’ottica dell’adesione libera al sindacato, se si continua a verificare la commistione tra l’Ente bilaterale e il Fondo bilaterale di solidarietà. Il primo, infatti, non può considerarsi obbligatorio ai fini del rilascio del Durc, mentre può diventare un requisito essenziale per il rispetto integrale della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 10, L. 30/2003.

Sotto altri profili ci dobbiamo, però, porre ancora qualche interrogativo. Innanzitutto, un aspetto più pratico: come richiedo la regolarità contributiva? Dovrò interpellare i singoli Fondi?

È lecito pensare, ma anche auspicare, che la richiesta venga inoltrata tramite l’attuale procedura la quale destinerà poi ai singoli Fondi, come avviene per la Cassa edile, l’onere di verificare la correttezza della contribuzione. Sul punto, è opportuno richiamare l’orientamento del collegio giudicante, il quale, con la sentenza n. 1465/2021, conferma come il rilascio del Durc positivo sia susseguente alla sola verifica concernente la correttezza sostanziale dei pagamenti e con esclusione degli inadempimenti non incidenti sull’aspetto sostanziale del rapporto. Ancora la Cassazione, con sentenza n. 5825/2021, precisa che “l’unico presupposto realmente sotteso all’accertamento della “regolarità contributiva” è l’adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi, oltre che di eventuali versamenti dovuti alle Casse edili, e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non è d’ostacolo al rilascio del Durc sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l’ente previdenziale preposto al suo rilascio non è chiamato a esercitare, nell’ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di un’attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio”.

Altro profilo, invero più problematico, riguarda, però, quei datori di lavoro che, non versando al Fis, non hanno nemmeno versato, negli anni precedenti la contribuzione ai Fondi di categoria, ad esempio Fsba.

Sic et simpliciter, la Legge di Bilancio è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 e, in assenza di altre previsioni, si potrebbe ritenere che la valutazione della regolarità (al netto delle considerazioni precedenti in ordine all’obbligatorietà contributiva desumibile dal D.Lgs. 148/2015) decorra dal medesimo termine. Ma i fatti, cioè le azioni che il Legislatore ha compiuto, sono la materializzazione dei pensieri (parole) e non si esclude che possa essere richiesta la regolarizzazione anche dei periodi pregressi.

In attesa degli auspicabili chiarimenti sul tema, non rimane che provvedere all’iscrizione ai Fondi, Fis compreso, per tutti i datori di lavoro coinvolti dalla novella normativa.

 

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