20 Febbraio 2018

Dumping fra Ccnl: il punto dell’Ispettorato

di Fabrizio Nativi

La circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 3 del 25 gennaio 2018 sottolinea che il Legislatore ha subordinato l’applicazione di determinate discipline di legge alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.

La circolare esemplifica alcuni casi: i contratti di prossimità di cui all’articolo 8, D.L. 138/2011, i benefici normativi e contributivi di cui all’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, la determinazione degli imponibili contributivi, di cui all’articolo 1, comma 1, D.L. 338/1989 e all’articolo 2, comma 25, L. 549/1995.

In altri casi il Legislatore ha rimesso la facoltà di integrare la disciplina normativa di alcuni istituti contrattuali soltanto ai contratti collettivi leader. L’articolo 51, D.Lgs. 81/2015, stabilisce infatti che ai fini del decreto, salvo diverse previsioni specifiche, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Gli interventi regolatori operati da contratti privi del requisito della comparativa maggiore rappresentatività non hanno pertanto alcuna efficacia, in quanto gli effetti derogatori o integrativi del dettato legale non possono trovare applicazione. La conseguenza (ad esempio per lavoro intermittente, contratto a termine, apprendistato) potrà anche essere la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

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