Doppio giudizio tra le stesse parti: non riesaminabile il giudizio definito con sentenza passata in giudicato
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41895, ha ritenuto che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta a ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell’articolo 34, c.p.c., si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto coperto da giudicato, pur in assenza della relativa eccezione, l’accertamento del contenuto di una convenzione, contenente il richiamo all’articolo 2112, cod. civ., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori a essere riassunti da un Comune.
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