Divieto di monetizzazione delle ferie non godute
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 giugno 2021, n. 15952, ha ritenuto che il divieto di monetizzazione, ripreso dall’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 66/2003, che alla direttiva ha dato attuazione, è evidentemente finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un’indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche. Da ciò discende che l’eccezione al principio, prevista nella seconda parte delle disposizioni sopra richiamate, opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché, rispetto a queste, il datore di lavoro doveva assicurare l’effettiva fruizione; una diversa interpretazione finirebbe per rendere di fatto inoperante la regola generale, risolvendosi nella previsione di un’indiscriminata convertibilità pecuniaria del diritto, anche se differita al momento della cessazione del rapporto.
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