Distacco nell’ambito di un contratto di rete: utilizzo del modello Unirete
di RedazioneL’INL, con nota n. 1229 del 16 giugno 2022, in relazione al distacco nell’ambito di un contratto di rete, e all’utilizzo della modulistica di cui al D.M. 205/2021 nelle ipotesi in cui operi una rete con soggettività giuridica, ha precisato che le imprese della rete devono utilizzare il modello Unirete sia per i distacchi intra-rete sia fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. Il modello Unirete va, dunque, utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso un’impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure a impresa non appartenente alla rete, mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.
In relazione alla rete-soggetto, giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, e avente quindi facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete, viene chiarito che la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di una rete-soggetto sia consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro; ciò in quanto l’articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003, non condiziona l’ammissibilità del regime di codatorialità alla natura giuridica della rete. Di conseguenza, non essendovi un’esplicita esclusione normativa, le aziende in rete potranno impiegare i lavoratori in forza a una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete. In tale ipotesi, come per la rete-contratto, sarà necessario ottemperare agli obblighi di comunicazione tramite il modello Unirete, nei termini e con le modalità di cui al D.M. 205/2021 e secondo le indicazioni operative fornite con la nota n. 315/2022, tenendo altresì conto, per quanto concerne l’individuazione dell’impresa di riferimento ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, dei criteri fissati all’articolo 3, D.M. 205/2021.
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