Disparità uomo-donna: gli incentivi previsti nel 2019
di Elena MartinaIl Ministero del lavoro, con il D.I. 28 novembre 2018, ha individuato per l’anno 2019 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo. In base ai settori e alle professioni individuate si determina l’applicabilità degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012, salvo eventuali modifiche legislative. Nel 2018 era uscita dall’area incentivata la professione “24 – Specialisti della salute”. Quest’anno, invece, il decreto non apporta modifiche a settori e professioni rispetto all’anno scorso.
Quadro generale
Con il D.I. 28 novembre 2018, il Ministero del lavoro ha individuato, per il 2019, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. I dati derivano dalle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2017. Non vi sono modifiche sostanziali rispetto a quanto previsto per il 2018.
Tale individuazione consente ai datori di lavoro privati che assumano persone appartenenti a questi settori/professioni di applicare i benefici contributivi previsti dall’articolo 4, comma 11, L. 92/2012.
Origine dell’agevolazione contributiva
Il Regolamento (UE) 651/2014 ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno. In particolare, in sede di definizione delle categorie di lavoratori c.d. svantaggiati, fa riferimento, tra l’altro, all’”essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato“.
L’Inps ha disciplinato tale ambito con le circolari n. 111/2013 e n. 139/2013 e con i messaggi n. 12212/2013 e n. 12850/2013. Il decreto in commento individua settori e professioni aventi queste caratteristiche.
Agevolazioni contributive previste dalla L. 92/2012
La L. 92/2012 ha stabilito, all’articolo 4, commi da 8 a 10, alcune agevolazioni contributive per i lavoratori svantaggiati, prevedendo una riduzione della contribuzione anche nel caso di assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), Regolamento CE 800/2008 (ora sostituito dall’articolo 2, punto 4, lettera f), Regolamento UE 651/2014).
Le caratteristiche del lavoratore svantaggiato consistono nell’essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato (definizione del Regolamento UE 651/2014).
Il Regolamento UE 651/2014, all’articolo 2, punto 4, lettera f), stabilisce che sia considerato “lavoratore svantaggiato” chiunque sia occupato in professioni o settori (di ingresso) caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna.
Il beneficio spetta, dunque, in caso di assunzione di donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
Soggetto privo di impiego regolarmente retribuito
Si considera “soggetto privo di impiego regolarmente retribuito” il soggetto che, nel periodo considerato: non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi, né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
La situazione di essere “privi di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal D.Lgs. 181/2000, pertanto, per poter fruire dell’agevolazione contributiva, non è necessaria la preventiva registrazione della donna presso il Centro per l’impiego.
Elenco dei settori e professioni con elevato tasso di disparità
Si elencano di seguito i settori (allegato A) e le professioni (allegato B) con elevato tasso di disparità contenuti nel D.I. 28 novembre 2018 e per i quali, dunque, è possibile utilizzare il beneficio contributivo anche per il 2019. Il primo allegato riporta i “settori”, il secondo le “professioni”.
Allegato A
Settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. Anno 2017*
Sezioni ATECO 2007 | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
AGRICOLTURA | 338 | 118 | 457 | 74,1 | 25,9 | 48,1 |
INDUSTRIA | ||||||
Costruzioni | 784 | 71 | 854 | 91,7 | 8,3 | 83,5 |
Acqua e gestione rifiuti | 192 | 27 | 219 | 87,7 | 12,3 | 75,4 |
Ind. estrattiva | 25 | 6 | 31 | 80,2 | 19,8 | 60,5 |
Ind. energetica | 87 | 27 | 114 | 76,2 | 23,8 | 52,4 |
Ind. manifatturiera | 2.724 | 979 | 3.703 | 73,6 | 26,4 | 47,1 |
SERVIZI | ||||||
Trasporto e magazzinaggio | 770 | 211 | 981 | 78,5 | 21,5 | 57,0 |
Informazione e comunicazione | 306 | 145 | 451 | 67,8 | 32,2 | 35,6 |
Servizi generali della P.A. | 822 | 429 | 1.251 | 65,7 | 34,3 | 31,4 |
Fonte Istat: Rilevazione sulle forze di lavoro |
* Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2017 in misura pari al 9,2%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari a 11,5%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.
Allegato B
Professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. Anno 2017*
Professione (CP2011) | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
61 – Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 569 | 12 | 580 | 98,0 | 2,0 | 96,0 |
74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 600 | 12 | 612 | 98,0 | 2,0 | 95,9 |
92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate | 88 | 2 | 90 | 97,8 | 2,2 | 95,6 |
62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 862 | 25 | 887 | 97,2 | 2,8 | 94,5 |
91 – Ufficiali delle forze armate | 33 | 1 | 34 | 95,7 | 4,3 | 91,4 |
93 – Truppa delle forze armate | 111 | 5 | 116 | 95,7 | 4,3 | 91,3 |
64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 109 | 18 | 127 | 86,0 | 14,0 | 71,9 |
71 – Conduttori di impianti industriali | 271 | 44 | 315 | 85,9 | 14,1 | 71,8 |
31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 840 | 147 | 988 | 85,01 | 14,9 | 70,1 |
84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni | 134 | 29 | 163 | 82,4 | 17,6 | 64,8 |
12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 99 | 21 | 121 | 82,3 | 17,7 | 64,6 |
22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 123 | 30 | 153 | 80,1 | 19,9 | 60,2 |
21 – Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali | 150 | 49 | 199 | 75,5 | 24,5 | 51,0 |
83 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 258 | 87 | 346 | 74,7 | 25,3 | 49,4 |
63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati | 82 | 30 | 112 | 72,9 | 27,1 | 45,8 |
72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio | 448 | 205 | 653 | 68,6 | 31,4 | 37,2 |
13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 13 | 7 | 20 | 65,1 | 34,9 | 30,2 |
73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 51 | 28 | 79 | 64,8 | 35,2 | 29,7 |
65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 263 | 165 | 428 | 61,3 | 38,7 | 22,7 |
81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi | 786 | 572 | 1.358 | 57,9 | 42,1 | 15,8 |
11 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale | 44 | 33 | 77 | 56,9 | 43,1 | 13,8 |
Fonte: Istat, rilevazione sulle forze di lavoro |
* II tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2017, in misura pari al 9,2%. La soglia sopra la quale una professione è caratterizzata da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari a 11,5%. Le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.
Assunzioni che danno diritto al beneficio contributivo
La lavoratrice assunta in un settore o professione caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo consentirà di beneficiare del regime agevolato qualora si tratti di:
- contratto di lavoro dipendente;
- contratto a tempo determinato, anche in somministrazione o indeterminato;
- part-time;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. 142/2001.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato si avrà diritto alla proroga del godimento del beneficio contributivo. La riduzione contributiva spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (18 se a tempo indeterminato). In caso di trasformazione a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato – fino al limite complessivo di 12 mesi.
Durata godimento beneficio contributivo | |
Assunzione della lavoratrice a tempo determinato | 12 mesi |
Se vi è la proroga del rapporto effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato | la riduzione è riconosciuta fino al limite complessivo di 12 mesi |
Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato | la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi |
Assunzione della lavoratrice a tempo indeterminato | 18 mesi |
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, bisogna tenere presente che si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Attenzione: il beneficio non spetta nel caso si instauri un rapporto di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.
Ammontare del beneficio contributivo
Il beneficio consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La riduzione contributiva non opera sul contributo di solidarietà previsto dall’articolo 1, commi 8 e 14, D.Lgs. 182/1997, e dall’articolo 1, commi 3 e 4, D.Lgs. 166/1997, relativo ai lavoratori dello sport e dello spettacolo.
Misure di condizionalità per fruire del beneficio contributivo
Aziende e professionisti sono ormai abituati a esaminare con occhio attento le tante condizioni che rendono poi effettivamente fruibile il beneficio contributivo da parte dell’azienda. Senza questi elementi l’assunzione, anche se fornisce un diritto teorico, non consente l’applicazione effettiva del beneficio oppure provoca – all’atto del controllo da parte dell’Inps o, ad esempio, degli ispettori dell’INL, il recupero di quanto fruito e l’applicazione di sanzioni. Ecco i concetti chiave da tenere a mente:
- regolarità contributiva (articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006 Æ adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- mancanza di obbligo di assunzione o mancata violazione del diritto di precedenza; assenza di sospensioni dal lavoro in atto e mancanza di rapporti di collegamento e controllo;
- rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (aiuti di stato);
- incremento occupazionale netto.
Regolarità contributiva e somministrazione: in caso di rapporto di lavoro somministrato, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore.
Principi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015) |
Attuazione obbligo preesistente
Gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all’assunzione venga utilizzata mediante contratto di somministrazione. |
Diritto di precedenza
Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di una lavoratrice mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. |
Sospensioni in essere
Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratrici inquadrate a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive. |
Assetti proprietari
Gli incentivi non spettano con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro, che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che le assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. |
Particolarità contratti di somministrazione
Nel caso di un contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore. |
Incremento occupazionale
L’assunzione deve determinare l’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata. A tal fine, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, Regolamento (UE) 1408/2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. |
Incremento occupazionale e ULA
Le ULA sono le unità di lavoro annue. L’incremento occupazionale deve essere verificato per ciascuna assunzione agevolata. L’Inps ha fornito, con l’allegato 3 alla circolare n. 111/2013, una spiegazione per il calcolo di dettaglio. Lo schema individua le tipologie di lavoro da considerare e descrive il procedimento calcolare la forza occupazionale media nei 12 mesi anteriori all’assunzione e nei 12 mesi successivi all’assunzione, con una serie di esempi. Con l’interpello n. 34/2014 il Ministero del lavoro ha precisato che si deve raffrontare il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione. La verifica, quindi, va effettuata sull’effettiva forza occupazionale media al termine dei 12 mesi e non sulla forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Per questo motivo i benefici potranno essere fruiti:
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Inoltro tardivo delle comunicazioni
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. |
Restituzione aiuti di Stato illegittimi
Gli incentivi non spettano ai i datori di lavoro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea. |
Richiesta all’Inps del beneficio ed esposizione sul fusso UniEmens
Fatte salve eventuali circolari che dovessero essere emanate dall’Istituto di previdenza, le istruzioni sono le medesime già fornite in passato: il beneficio contributivo va richiesto mediante il sito www.inps.it – modulo “92-2012” per la comunicazione on line finalizzata alla fruizione dell’incentivo. Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2H”, che assume il significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”. Stesso codice viene attribuito anche per le aziende agricole.
I datori di lavoro UniEmens utilizzeranno il codice “55” nell’elemento <TipoContribuzione>, avente il significato di “Lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
In caso di eventuale recupero delle agevolazioni contributive già fruite in quanto non spettanti, ad esempio per mancato rispetto dell’incremento occupazionale, le somme indebitamente conguagliate dovranno essere restituite valorizzando nell’elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DenunciaIndividuale> il codice causale “M431”, avente il significato di “Restituzione contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”, e indicando nell’elemento <ImportoADebito> l’importo da restituire.
I datori di lavoro che impiegano lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico utilizzeranno nell’elemento <Codice> (percorso DenIndivPosSportSpet/DatiRetribuzione/Agevolazione), il codice “LA” nell’elemento individuale <CodiceAgevolazione>, avente il significato di “Riduz.50% datore lav. Per incentivo art. 4, commi 8-11, legge 92/2012”.
I datori di lavoro agricolo per le denunce principali – Tipo Dichiarazione P – in relazione al lavoratore agevolato dovranno:
- indicare il valore Y per il Tipo Retribuzione;
- non indicare alcun valore di retribuzione;
- indicare il valore 2H nel campo CodAGIO.
In particolare, il valore “2H”, avente significato di “Incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età”, si trova nella sezione agricoltura nell’elemento <CodAGIO> (percorso PosAgri/DenunciaAgriIndividuale/DatiAgriRetribuzione/AgevolazioneAgr).
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
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