Disdetta dal Ccnl e sostituzione: necessaria la sua scadenza
di Luca VannoniLa Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019, ha affrontato il tema della disdetta del Ccnl e della sua sostituzione, in questo caso con un contratto aziendale (definito nella sentenza contratto collettivo specifico di lavoro) di primo livello, specificando che a nulla rileva il recesso dall’organizzazione datoriale che ha sottoscritto tale Ccnl per giustificarne la conseguente disdetta, in quanto solo la scadenza contrattuale rende possibile il recesso dallo stesso e la sostituzione con un nuovo contratto.
Nella sentenza si ricorda, in via incidentale, che in assenza di una scadenza del Ccl, come spesso capita nella contrattazione di secondo livello, la legittimità del recesso da un contratto collettivo può giustificarsi nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza e se non siano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevoli ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio.
Ad ogni modo, il punto focale della sentenza riguarda l’obbligatorietà dell’applicazione del Ccnl fino alla sua naturale scadenza, a meno che gli unici soggetti legittimati, le parti sociali firmatarie, decidano di procedere con la disdetta. Come possibile lettura contraria, utilizzata in primo grado e citata con un piccolo refuso nel testo della sentenza in commento (si tratta dell’articolo 8, L. 148/2011 e non L. 141/2011, come riportato nella sentenza), della possibile applicazione della disciplina della contrattazione di prossimità al fine di cessare la vigenza del Ccnl, la Cassazione ne nega l’utilizzo in quanto “si riferisce alla diversa questione dei differenti livelli di contrattazione, con previsione di capacità derogatoria”.
L’interpretazione data dalla Suprema Corte, che riprende propri precedenti, evidenzia come la vigenza della contrattazione collettiva, pur oggetto di applicazione “esterna” rispetto al contratto individuale, crei un vero e proprio diritto individuale ad essa: alla scadenza, fermi restando i diritti acquisiti – si pensi al livello retributivo raggiunto – si potrà procedere con la sostituzione del contratto collettivo di riferimento.
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