La disciplina del diritto allo studio tra disposizioni normative e contrattazione collettiva
di Francesco BosettiIl diritto allo studio costituisce uno dei diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento al lavoratore subordinato, garantito dallo Statuto dei Lavoratori, che ha individuato nella contrattazione collettiva la principale fonte regolamentatrice di tale diritto.
Nella generalità i contratti collettivi hanno previsto un “monte ore” pari a 150 ore di permessi retribuiti per la frequenza di corsi di studio, ai quali si aggiungono ulteriori permessi per lo svolgimento di esami e specifici periodi di congedo formativo.
È importante sottolineare che, al fine di fruire del diritto in esame, non è necessario che gli studi siano funzionali all’attività dell’impresa, in quanto le disposizioni normative sono a garanzia della formazione individuale del soggetto, svincolata da qualsiasi interesse aziendale, e finalizzate a soddisfare il desiderio di crescita formativa del lavoratore che potrebbe paradossalmente spingere lo stesso a cercare un lavoro diverso rispetto a quello svolto al momento della partecipazione ai corsi.
Il diritto allo studio
Il diritto allo studio riconosciuto dal nostro ordinamento al lavoratore trova le sue radici nell’articolo 34, Costituzione, il quale sancisce il diritto per i cittadini capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
Il Legislatore ha esteso tale garanzia costituzionale anche ai lavoratori subordinati mediante 2 disposizioni normative:
- l’articolo 10, L. 300/1970, il quale prevede permessi speciali per la frequentazione di corsi e per la preparazione e svolgimento di eventuali prove d’esame, a cui si aggiunge la possibilità di beneficiare di agevolazioni dal punto di vista dall’orario di lavoro.
- gli articoli 5 e 6, L. 53/2000, i quali prevedono specifici congedi per la formazione, che permettono al lavoratore di sospendere il rapporto di lavoro al fine di partecipare a corsi di studio legalmente riconosciuti.
In entrambe le ipotesi, il lavoratore, a fronte del riconoscimento del diritto allo studio, ha l’onere di presentare al datore di lavoro le certificazioni che dimostrino la frequentazione dei corsi e l’aver sostenuto gli esami previsti dal percorso di studio.
Nell’articolo andremo a esaminare la disciplina sopra citata, che ha individuato nella contrattazione collettiva la principale fonte regolamentatrice del diritto allo studio, e ci soffermeremo nell’analizzare quanto previsto da 3 tra i Ccnl più diffusi e applicati: Terziario Confcommercio, Metalmeccanica industria Federmeccanica e Studi professionali Confprofessioni.
L’articolo 10, L. 300/1970
L’articolo 10, St. Lav., prevede che i lavoratori dipendenti possano usufruire di specifici permessi o di particolari agevolazioni di orario nello svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di elevare la propria cultura e di sviluppare le proprie capacità professionali.
I benefici garantiti dalla L. 300/1970 hanno come presupposto l’iscrizione e la frequentazione da parte del lavoratore di regolari corsi di studio presso:
- scuole di istruzione primaria, secondaria, di qualificazione professionale;
- statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
L’articolo 10, St. Lav., garantisce la possibilità:
- di avvalersi di permessi per la frequentazione dei corsi: essi possono essere fruiti nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa; nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa venga svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso;
- di avvalersi di permessi per la preparazione e per lo svolgimento di esami previsti dal percorso di studio; in merito, è importante evidenziare che tale diritto non contempla limiti soggettivi connessi all’iscrizione e frequenza di corsi regolari di studio: secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, n. 52/1985, si deve ritenere che tale beneficio competa anche al lavoratore studente autodidatta, candidato all’esame in qualità di privatista;
- di essere impegnati in turni di lavoro che agevolino la frequentazione ai corsi e la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;
- di rifiutare richieste di prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali.
Gli articoli 5 e 6, L. 53/2000
L’articolo 5, L. 53/2000, dispone la facoltà del soggetto interessato di richiedere la sospensione per un determinato periodo di tempo del rapporto di lavoro al fine di partecipare a un percorso scolastico.
Ai sensi di tale disposizione, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono chiedere un periodo di aspettativa non retribuita del rapporto, denominata congedo di formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzata:
- al completamento della scuola dell’obbligo;
- al conseguimento di un titolo di studio;
- alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante la fruizione del congedo, le conseguenze sul rapporto di lavoro sono le seguenti:
- il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- il lavoratore non matura il diritto alla retribuzione e tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi; solo in caso di grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, si verifica l’interruzione del congedo medesimo.
- il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione di tale congedo è nullo (articolo 18, comma 1, L. 53/2000);
- il lavoratore ha la possibilità di richiedere un’anticipazione del Tfr per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi (articolo 7, L. 53/2000).
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, L. 53/2000, in caso di comprovate esigenze organizzative è concessa la facoltà al datore di lavoro sia di non accogliere la richiesta di congedo per la formazione sia di differirne l’accoglimento.
A completamento della piena realizzazione del diritto allo studio, l’articolo 6, L. 53/2000, prevede che i lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, al fine di accrescere conoscenze e competenze professionali; tale diritto si realizza per il tramite dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, che hanno il compito di assicurare un’offerta formativa articolata sul territorio che consenta percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.
I congedi per la formazione continua sono fruibili in relazione a:
- corsi di formazione autonomamente scelti dal lavoratore;
- corsi predisposti dall’azienda attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali; in quest’ultimo caso, i corsi possono essere finanziati attraverso il Fondo interprofessionale per la formazione continua.
La regolamentazione del diritto allo studio nella contrattazione collettiva
Come anticipato, il Legislatore ha individuato nella contrattazione collettiva la principale e unica fonte regolamentatrice di tale diritto, la quale non può contenere disposizioni che deroghino in peius quanto previsto dalle disposizioni normative analizzate in precedenza.
Nello schema che segue vengono riportati, a seconda della modalità di fruizione del diritto, i principali aspetti regolamentati dalla contrattazione collettiva:
Disciplina contrattazione collettiva |
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Permessi studio ex articolo 10, St. Lav. | Congedo formazione, ex articolo 5, L. 52/2000 | Congedo formazione continua, ex articolo 6, L. 52/2000 |
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Nelle seguenti tabelle andremo a comparare la regolamentazione prevista dai 3 Ccnl precedentemente indicati, con la premessa che, nell’ipotesi in cui il contratto collettivo non disciplini alcuni aspetti del godimento del diritto allo studio, si rimanda necessariamente all’applicazione delle (scarne) previsioni normative ex articolo 10, L. 300/1970 e articoli 5 e 6, L. 53/2000.
Ccnl Terziario Confcommercio
Disciplina permessi studio – articolo 10, l. 300/1970; articoli 166 e 171, Ccnl |
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Monte ore permessi pro capite | Permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio; le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno |
Monte ore aziendale | Monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva determinato all’inizio di ogni triennio, moltiplicando le 150 ore per un fattore pari a 1/10 del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata all’inizio di ogni triennio, considerato come periodo di osservazione. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto a un solo lavoratore nel corso dell’anno. In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, dev’essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività |
Permessi esami/preparazione esami | Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che hanno diritto a usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione. |
Adempimenti lavoratore | Per usufruire dei permessi per frequentare i corsi di studio il lavoratore dovrà:
Per avvalersi dei permessi per sostenere le prove d’esame, il lavoratore deve presentare la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova). |
Disciplina congedo di formazione – articolo 5, L. 53/2000 – articolo 172, Ccnl |
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Requisiti e durata | I lavoratori che abbiano almeno 4 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa |
Limite massimo lavoratori | Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5
Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati e in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande |
Preavviso richiesta | Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni) possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno:
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Ipotesi di diniego/differimento richiesta | L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, in coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda |
Disciplina congedo formazione continua – articolo 6, l. 53/2000 – articolo 108, Ccnl |
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Fondo erogatore | Le parti individuano in For.Te. (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario) il Fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal Legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua. |
Ccnl Metalmeccanica industria Federmeccanica
Disciplina permessi studio – articolo 10, L. 300/1970 – articolo 8, sezione IV, Titolo VI, Ccnl |
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Monte ore permessi pro capite | All’inizio di ogni triennio è determinato il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando 7 ore annue per 3 e, quindi, per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ), hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti pari a carico del monte ore triennale e quantificati come segue: a) corsi per l’alfabetizzazione e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento dei livelli 1 e 2 del QEQ: 250 ore triennali; b) corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolare l’integrazione: limite ore non specificato; c) corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio che faccia riferimento ai livelli 3 e 4 del QEQ: 150 ore triennali; d) corsi volti a conseguire un titolo di istruzione terziaria (livelli 5, 6, 7, 8 del QEQ): 150 ore triennali. Tali permessi potranno essere fruiti anche in un solo anno. |
Monte ore aziendale | Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e di diritto allo studio non possono superare il 3% complessivo degli occupati.
Nelle aziende fino a 200 dipendenti l’eventuale frazione risultante dall’applicazione della percentuale viene arrotondata all’unità superiore. Sono esclusi dal computo della percentuale di assenza i permessi per i giorni di esame. |
Permessi esami/preparazione esami | Gli studenti di cui alla lettera d) potranno fruire di 16 ore retribuite, per la preparazione di ogni ulteriore esame, qualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le c.d. prove in itinere, quali, ad esempio, esoneri parziali, idoneità.
Gli studenti di cui alla lettera d) potranno fruire, ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata del corso. I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di ulteriori permessi retribuiti per tutti i giorni di prova che costituiscono l’esame. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. |
Permessi non retribuiti | I lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell’anno 120 ore di permesso non retribuito, il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative dell’azienda |
Adempimenti lavoratore | Il lavoratore deve fare richiesta scritta almeno un mese prima dell’inizio del corso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell’esame che intende sostenere |
Disciplina congedo di formazione – articolo 5, L. 53/2000 – articolo 9, Sezione IV, Titolo VI, Ccnl |
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Requisiti e durata | I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito pari a un massimo di 11 mesi, anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro |
Limite massimo lavoratori | Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata.
Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore |
Preavviso richiesta | Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta e allegando la relativa documentazione |
Ipotesi di diniego/differimento richiesta | L’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e, in caso di diniego o differimento del congedo, informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione |
Disciplina congedo formazione continua – articolo 6, L. 53/2000 – articolo 7, Sezione IV, Titolo VI, Ccnl |
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Monte ore | A far data dal 1° gennaio 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato e a tempo determinato, laddove la durata del contratto sia compatibile e comunque di durata non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite, in relazione al fabbisogno formativo, elaborando progetti aziendali con il coinvolgimento della Rsu, ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali.
È previsto il trascinamento di 6 mesi nel triennio successivo delle ore residue non fruite. Al termine di detto periodo esse decadono, salvo che non siano state fruite per esigenze tecnico-organizzative |
Monte ore aziendale | Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e di diritto allo studio non possono superare il 3% complessivo degli occupati.
Nelle aziende fino a 200 dipendenti l’eventuale frazione risultante dall’applicazione della percentuale viene arrotondata all’unità superiore. |
Modalità | Aula, corsi interni o esterni all’azienda; autoapprendimento con FAD; e-learning; partecipazione a convegni-seminari, workshop interni o esterni all’azienda; coaching; action learning; affiancamento; training on the job |
Aree tematiche | Area Soft skills; Area informatica; Area lingue straniere; Area industria 4.0; Area produzione; Area contabilità e finanza; Area amministrazione; Aree Marketing e vendite; Area qualità e ambiente; Area produzione |
Enti erogatori | Le iniziative formative devono essere realizzate da:
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Ccnl Studi professionali Confprofessioni
Disciplina permessi studio – articolo 10, L. 300/1970 – articolo 92, Ccnl |
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Monte ore permessi pro capite | Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro hanno la possibilità di concedere ai lavoratori non in prova permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 ore annue |
Monte ore aziendale | Il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare un dipendente per volta |
Permessi esami/preparazione esami | Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di 2.
Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico |
Disciplina congedo di formazione – articolo 5, L. 53/2000 – articolo 92, Ccnl |
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Requisiti e durata | I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono chiedere un periodo di aspettativa non retribuita del rapporto, denominata congedo di formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato |
Limite massimo lavoratori | I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dall’articolo in esame non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di un’unità |
Preavviso richiesta | Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 giorni di anticipo.
Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro, entro 20 giorni dalla data della richiesta, darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa |
Disciplina congedo formazione continua – articolo 6, L. 53/2000 – articolo 92, Ccnl |
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Congedi per l’Educazione continua in medicina (E.C.M.) | Allo scopo di realizzare l’aggiornamento e il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obiettivi stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, validi ai fini dell’acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.
Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 ore annue |
Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.
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