Diritti sindacali dei lavoratori somministrati: i chiarimenti del Ministero
di Redazione Scarica in PDFIl Ministero del Lavoro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 1 del 15 settembre 2023, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, con particolare riferimento al posizionamento in questo senso assunto dalle previsioni contenute nella contrattazione collettiva applicata dall’impresa utilizzatrice.
Nello specifico, il quesito posto da UGL Agroalimentare verte sulla corretta individuazione della corretta disciplina da applicare ai lavoratori somministrati in costanza di esecuzione di prestazione presso l’impresa utilizzatrice.
Nel formulare la propria risposta, il Ministero ricorda al triangolarità del rapporto di somministrazione, che si struttura grazie al coinvolgimento di tre soggetti:
- agenzia di somministrazione;
- impresa utilizzatrice;
- e lavoratore somministrato.
Tra l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice intercorre un rapporto di natura commerciale, mentre il lavoratore, formalmente assunto dall’agenzia di somministrazione effettua la propria prestazione a favore dell’utilizzatore.
La risposta ad interpello, coerentemente con quanto stabilito anche dall’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015, in ipotesi di somministrazione, per quanto concerne l’esercizio dei diritti sindacali, parte dall’ordine gerarchico della disciplina prevista in materia, e quindi in prima istanza dalla Legge n. 300/1970.
A seguire, debbono essere indagate le previsioni del CCNL applicato dall’impresa di somministrazione, pur tuttavia consentendo il pieno esercizio dei diritti sindacali in costanza di esecuzione della prestazione presso l’utilizzatore, coerentemente con il dettato dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015.