Dirigenti esclusi dalla decadenza per l’impugnazione del licenziamento
di Luca VannoniIl licenziamento del dirigente è soggetto a limiti di natura legale solo nel momento in cui è affetto da nullità (ad esempio, licenziamenti discriminatori ovvero vietati ex articolo 54, D.Lgs. 151/2001), con l’applicabilità delle tutele reintegratorie (articolo 18, comma 1, L. 300/1970): al di fuori di tali ipotesi operano soltanto le previsioni della contrattazione collettiva, che nei principali settori del lavoro dirigenziale hanno introdotto un sistema risarcitorio nel momento in cui il licenziamento viene considerato privo di giustificatezza. L’assenza di tutele normative ha posto il problema interpretativo sulla disciplina dell’impugnazione del licenziamento da parte del dirigente, soggetto, per la generalità dei dipendenti, al doppio termine di decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, introdotto originariamente con la L. 604/1966, a cui si è aggiunto l’obbligo di depositare il ricorso entro 180 giorni, disposto dall’articolo 32, comma 2, L. 183/2010.
Tale provvedimento, noto come Collegato Lavoro, prevede l’applicazione della nuova disciplina, con il doppio termine decadenziale, “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, e, in linea teorica, anche a fattispecie “esterne” alla disciplina della L. 604/1966.
In tale quadro si muove la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., 8 gennaio 2020, n. 148, chiamata a decidere sull’applicabilità della decadenza dell’impugnazione del licenziamento: secondo la Suprema Corte, l’articolo 32, comma 2, Collegato Lavoro, non può riferirsi ai dirigenti, se non per le ipotesi di nullità già previste per gli stessi dalla L. 604/1966 e dalla L. 92/2012, che ha previsto ipotesi di nullità dei licenziamenti cui consegue di diritto la tutela reintegratoria anche per i dirigenti (testo novellato dell’articolo 18, comma 1, St. Lav.). La disciplina sulla decadenza non si deve, quindi, estendere anche alle ipotesi di mera ingiustificatezza del licenziamento dei dirigenti, regolamentate dalla contrattazione collettiva, in quanto l’estensione della disciplina della decadenza al di là dei casi di invalidità comporterebbe un’inammissibile applicazione analogica di una norma eccezionale, che, in quanto contemplante decadenze, “deve essere interpretata nell’ambito della stretta previsione normativa e non al di là dei casi considerati, diversamente privandosi la previsione specifica della invalidità di ogni portata precettiva”.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: