Dirigente licenziabile per inadeguatezza rispetto alle aspettative datoriali
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 dicembre 2015, n.24941, ha stabilito che, con riferimento al licenziamento dei dirigenti, deve ritenersi che sia per i dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia per quelli apicali o per quelli minori, il rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro è particolarmente stretto in ragione delle mansioni affidate e quindi è suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o da un’importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro.