Direttore dei lavori: qualificazione del rapporto secondo criteri discretivi
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/10/giustizia7.png)
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 settembre 2017, n. 21565, ha deciso che il direttore dei lavori, sia che operi come organo tecnico a sé stante sia che agisca come strumento operativo dell’ufficio tecnico direzionale o dello stesso committente, è sempre un organo tecnico che può e deve esplicare tutti gli interventi attivi e dispositivi che realizzino l’interesse dell’amministrazione al che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, che rappresenta il committente, deve essere considerato l’effettivo e concreto esercizio autonomo dei poteri autoritativi e l’inserimento funzionale nell’apparato della stazione appaltante.
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