21 Febbraio 2025

Dimissioni per fatti concludenti: riflessi sulla NASpI e compilazione UniEmens

di Redazione Scarica in PDF

L’Inps, con messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025, ha chiarito che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, disciplinata dall’articolo 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015, introdotto dall’articolo 19, L. 203/2024, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall’articolo 3, D.Lgs. 22/2015.

Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui sopra si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’articolo 2, comma 31, L. 92/2012, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

Infine, a decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della L. 203/2024, le interruzioni del rapporto di lavoro per fatti concludenti devono essere esposte all’interno del flusso UniEmens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.

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