Diffida amministrativa: ulteriori chiarimenti
di Redazione Scarica in PDFL’INL, con nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, ha offerto chiarimenti in merito alle modalità applicative e procedurali del provvedimento di diffida amministrativa, previsto dagli articoli 1 e 6, D.Lgs. 103/2024.
In particolare, viene precisato che la disposizione di cui all’articolo 6, D.Lgs. 103/2024, ha natura procedurale e troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data. Pertanto (ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento), il provvedimento di diffida amministrativa dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota INL n. 6774/2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi è, infatti, finalizzata anche al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.
Infine, viene specificato che il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato, poiché dal perfezionamento della relativa notificazione decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo. Conseguentemente, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, di cui alla L. 890/1982, in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.