Dichiarazione reddituale cumulo pensione – lavoro autonomo: chiarimenti Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio 15 novembre 2023, n. 4043, fornisce le indicazioni inerenti utili ai fini della presentazione della dichiarazione di cumulo per i pensionati che svolgono lavoro autonomo.
Tale obbligo trae origine dall’articolo 10 del D.Lgs. 503/1992, ed il messaggio passa in rassegna, per sottrazione, le fattispecie nelle quali è necessario produrre la dichiarazione reddituale in tal senso utile.
Vengono anzitutto indicate le tipologie di pensione rispetto alle quali non è dovuta la dichiarazione in virtù della possibilità di cumulo.
Rientrano in questo novero:
- le pensioni di invalidità riconosciute entro il 31 dicembre 1994;
- le pensioni di vecchiaia;
- le pensioni di vecchiaia liquidata con sistema contributivo;
- le pensioni di anzianità ed i trattamenti pre – pensionistici;
- le pensioni di invalidità a favore di lavoratori che possono vantare un’anzianità pari o superiore a 40 anni di contribuzione.
Oltre agli esoneri riconosciuti a determinate tipologie di trattamenti pensionistici, il messaggio passa in rassegna anche le eccezioni correlate a particolari tipologie di reddito, ed in particolare:
- redditi da lavoro autonomo inferiori al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- compensi derivanti da attività socialmente utili, da gettoni presenza da amministrazioni locali, dallo svolgimento di cariche elettive, ovvero connessi alla funzione di giudice tributario.
Tutti i soggetti che non rientrano nel novero delle figure sopra richiamate dovranno presentare entro il 30 novembre 2023 i redditi conseguiti nel corso dell’anno 2022, mediante l’apposita area dedicata “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” accessibile mediante identificazione con SPID all’interno del portale Inps.
In caso di omessa dichiarazione da parte dei soggetti all’obbligo, si incorre nella sanzione che è pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la mancata dichiarazione.