Detassazione 2016: i primi chiarimenti dai Consulenti del lavoro
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.8 diffusa il 2 maggio 2016, ha fornito importanti chiarimenti operativi in ordine alla detassazione per gli incrementi di produttività, resa strutturale a partire dal 2016 dall’art.1. commi da 182 a 189, L. n.208/15. È ancora in corso di pubblicazione in G.U. il decreto attuativo.
Innanzitutto si sottolinea come la legge si riferisca a “premi di risultato” e non a “somme” erogate per incrementi di produttività: pertanto sono escluse dal beneficio le somme negoziate come controprestazione dell’attività lavorativa e, dunque, comprese nel vincolo sinallagmatico del rapporto di lavoro oppure riconosciute a ristoro di un disagio. Soltanto in riferimento al lavoro agile, una volta entrato in vigore il disegno di legge attualmente in discussione in parlamento, saranno detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell’attività lavorativa ma nei limiti dell’importo di € 2.000,00 annui. Fino ad allora anche per l’indicatore “lavoro agile” è necessario individuare delle somme aggiuntive riconosciute a titolo di premio e legarle a parametri oggettivamente misurabili.
Secondo la Fondazione, inoltre, le aziende che non intendano sottoscrivere un contratto aziendale, possono corrispondere premi detassabili, sempre che recepiscano almeno i contenuti di un contratto collettivo territoriale, anche se riferito a una categoria diversa da quella di appartenenza.