Depenalizzazione: le istruzioni operative per la contestazione degli illeciti
Il Ministero del Lavoro, con nota n.9099 del 3 maggio, ha offerto le istruzioni operative per la contestazione degli illeciti previsti dall’art.2, co.1-bis, D.L. n.463/83.
In particolare, viene chiarito che il parametro annuo di riferimento per l’individuazione dell’importo complessivo dei versamenti omessi a titolo di ritenute è l’anno civile, da intendersi come periodo 1° gennaio-31 dicembre.
Tuttavia, in considerazione del fatto che i versamenti contributivi del mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno si terrà conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’anno precedente) sino al 16 dicembre (relativi al mese di novembre). Tale parametro, a differenza dell’anno solare, costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e, quindi, la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita.
Le verifiche ispettive verranno pertanto programmate alla chiusura dell’anno contributivo 16 gennaio-16 dicembre. Qualora, durante un controllo ispettivo, emergano omissioni contributive, per concludere l’accertamento e operare le contestazioni si dovrà attendere la conclusione dell’anno contributivo; la contestazione immediata potrà avvenire solo nel caso l’omissione riguardi importi superiori a € 10.000,00.
In relazione all’illecito amministrativo volto a contestare eventuali illeciti di natura amministrativa (per importi inferiori a € 10.000,00) viene confermata l’applicabilità della disciplina di cui agli artt.14 e 16, D.Lgs. n.689/81.
Il verbale di contestazione recherà quindi sia l’avvertenza che il versamento delle ritenute omesse nei successivi tre mesi comporta la non punibilità dell’autore dell’illecito sia l’avvertenza che, in caso di mancato versamento, la sanzione amministrativa troverà piena applicazione e l’importo ridotto dovrà essere versato entro 60 giorni.