Demansionamento ed equivalenza delle mansioni
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 marzo 2016, n.5577, sull’equivalenza delle mansioni lavorative ha ritenuto che essa, come prevista dall’art.2103 cod.civ. (vecchia formulazione, ndr), debba essere accertata attraverso il controllo del relativo sostanziale contenuto professionale, dovendosi infatti ritenere che oggetto della tutela normativa è non solo il livello formale di inquadramento, ma anche la professionalità, come diritto alla conservazione e all’accrescimento del corredo di nozioni ed esperienza acquisite dal lavoratore nella pregressa fase del rapporto, dovendosi tuttavia osservare che la conservazione e il miglioramento della professionalità non si identificano con l’interesse del lavoratore ad esprimere il massimo livello delle sue capacità lavorative, interesse che rimane estraneo alla lettera e alle ragioni della norma richiamata.