11 Maggio 2023

Deduzioni Irap per costo del lavoro

di Roberto Lucarini Scarica in PDF

L’approssimarsi della stagione dichiarativa, sempre puntuale come ogni grana che si rispetti, ci propone il tema delle deduzioni ai fini Irap del costo del lavoro.

Al legislatore, nel lontano 1997 ed a mezzo del D.Lgs. n. 446, venne la bella idea di introdurre un nuovo balzello, l’Irap appunto, che qualche burlone subito ribattezzò Imposta Rapina; da allora è stato un susseguirsi di modifiche, soprattutto sul tema della deducibilità del costo del lavoro dal valore della produzione, regolamentato ex art. 11 della normativa appena citata. Un esercizio, quello della lettura di tale articolo, che sconsiglierei di effettuare in una giornata storta, ma che potrebbe essere utile ad uno straniero che volesse capire di cosa possa essere capace il nostro legislatore fiscale.

Ogni stagione, dunque, ci poniamo la stessa domanda: come funzionano quest’anno le deduzioni Irap per il costo del lavoro? Per fortuna ci risponde il software, dal quale possiamo trarre un prospetto che ci schematizza i valori spettanti in deduzione per una determinata azienda; in caso contrario, vorrei proprio sentire quante benedizioni arriverebbero a chi di dovere.

Ad ogni buon conto, non è male farsi un’idea della cosa, per cui, di seguito, provo a schematizzare la situazione che ci attende quest’anno. Come vedremo, le disposizioni aumentano pian piano l’intensità della loro complicazione, in un crescendo rossiniano che quasi commuove:

 

  • Deduzione del costo per lavoratori con contratto a tempo indeterminato

È in sostanza ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, da parte della generalità dei datori di lavoro (società di capitali o personali, individuali). La deduzione, quindi, comprenderà ogni onere datoriale: retribuzione, contribuzione previdenziale e premio assicurativo.

 

  • Deduzione del costo per lavoratori con contratto a tempo determinato

In tal caso la regola è più articolata, dato che stabilisce una deduzione dalla base imponibile, pari ad € 1.850 su base annua per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo di cinque; tale deduzione, tuttavia, riguarda soltanto i datori di lavoro con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d’imposta, ad € 400.000. Ai fini del calcolo del numero massimo di lavoratori per cui spetta la deduzione, non si dovrà tenere conto degli apprendisti e dei disabili. Tale deduzione forfetaria, inoltre, dovrà necessariamente essere ragguagliata ai giorni di durata del rapporto a tempo determinato, ovvero verrà ridotta proporzionalmente in caso di contratto a tempo parziale. Ricordo che, per i lavoratori con contratto a termine, resta applicabile l’integrale deduzione riguardante i premi Inail.

 

  • Deduzione del costo per lavoratori disabili o apprendisti

Per tali specifiche tipologie di lavoratori la norma concede, anche in relazione a dipendenti con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, la deduzione del relativo costo alla generalità di datori di lavoro.

 

  • Deduzione del costo per lavoratori stagionali

Per i lavoratori cd. stagionali vi riporto il testo della norma, che è quasi un capolavoro:  è prevista una deduzione, “nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto”.

 

Mi evito ogni commento, lasciandone soltanto uno: solo chi non lavora, in senso operativo, può scrivere questa roba.

 

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