Decreto Sostegni-ter 2022 pubblicato in G.U.
di RedazioneÈ stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022 il D.L. 4 del 27 gennaio 2022, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, in vigore dal 27 gennaio 2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter). Di seguito le principali misure.
- Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all’articolo 2, D.L. 73/2021, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, destinati alle attività che alla data del 27 gennaio 2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021.
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021, sono sospesi: i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022; i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Nello stato di previsione del Mise è istituito il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti indicati nello stesso D.L. 4/2022, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Per poter beneficiare degli aiuti previsti, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
- La dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità è incrementata di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, da destinare a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
- Per l’anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare a interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata, una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
- Il credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.
- Il Fondo Unico Nazionale Turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l’esonero di cui all’articolo 7, D.L. 104/2020, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.
- I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato I al D.L. 4/2022, che, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, D.Lgs. 148/2015.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: