Decreto Rilancio: emersione di rapporti di lavoro e permesso di soggiorno temporaneo
di Rossella SchiavoneIl Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), all’articolo 103, ha previsto una nuova procedura di emersione per i rapporti di lavoro posti in essere, in specifici settori, con lavoratori italiani ed extraUE irregolarmente presenti in Italia, che è possibile attivare dal 1° giugno al prossimo 15 luglio 2020 presentando apposita domanda.
Più nello specifico, è possibile presentare istanza:
- per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
- per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
- I settori di attività in questione sono settori che generalmente registrano una presenza massiccia di extracomunitari impegnati, e cioè:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Premessa
La procedura per l’emersione è stata stabilita con Decreto 27 maggio 2020 del Ministero dell’interno (pubblicato nella G.U. n. 137/2020) e ampiamente affrontata, nello specifico, con 2 circolari del Ministero dell’interno del 30 maggio 2020 (circolare del Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione e circolare n. 400/2020 del Dipartimento della pubblica sicurezza) e con la circolare Inps n. 68/2020, cui è seguita la nota INL n. 401/2020, che ha fornito le istruzioni sulle verifiche di competenza dei suoi uffici periferici.
A quanto sopra, si aggiunge che il comma 2 del citato articolo 103, D.L. 34/2020, consente ai cittadini stranieri presenti in Italia alla data dell’ 8 marzo 2020, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi, convertibile per motivi di lavoro se nel termine della sua durata il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori specifici.
Le tre procedure
Le procedure ammissibili sono, in pratica, 3:
- a) presentazione dell’istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione;
- b) presentazione all’Inps dell’istanza in favore di cittadini italiani e UE;
- c) presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo.
La procedura per regolarizzare gli extraUE
Condizione necessaria per gli extraUE
Come chiarito dal Ministero dell’interno, condizione necessaria perché si possa accedere alla procedura di emersione per i cittadini stranieri è che siano presenti sul territorio nazionale da una data anteriore all’8 marzo 2020, verificabile attraverso i rilievi fotodattiloscopici o la dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007, ovvero siano in possesso di una documentazione di data certa, proveniente da organismi pubblici.
Datori di lavoro interessati
Possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extraUE presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso:
- cittadini italiani;
- cittadini di uno Stato membro dell’UE;
- cittadini stranieri titolari di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo;
I succitati soggetti dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti reddituali:
- per il lavoro subordinato in agricoltura: reddito imponibile o fatturato, risultanti all’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non inferiori a 30.000 euro annui;
- per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona: reddito non inferiore a 20.000 euro se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, non inferiore a 27.000 euro in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica, composo da più soggetti conviventi (il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi).
La verifica dei requisiti reddituali sarà compito dell’Ispettorato e “non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza”, il che, di fatto, significa che i limiti reddituali non si applicano a tali soggetti.
Come sottolineato dalla circolare del Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444, c.p.p., per:
- favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’articolo 600, c.p.;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis, c.p.;
- reati previsti dall’articolo 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998.
Inoltre, saranno oggetto di rigetto le istanze presentate dal datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non sottoscriva il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione o non provveda alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro.
Lavoratori interessati
Come già anticipato, i datori di lavoro posso presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato e per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso in favore di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020.
Ai sensi del comma 1 del citato articolo 103, D.L. 34/2020, a tal fine i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o devono aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della L. 68/2007, o documentando la propria presenza con attestazioni avente data certa rilasciate da organismi pubblici.
Ad ogni modo, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo l’8 marzo 2020.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 10, D.L. 34/2020, non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:
- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), D.Lgs. 286/1998, e dell’articolo 3, D.L. 144/2005, convertito nella L. 155/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall’articolo 380, c.p.p., o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’articolo 381, c.p.p..
Il contributo forfettario
Le istanze da parte datoriale possono essere presentate previo pagamento del contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore dichiarato.
Sempre il datore di lavoro dovrà pagare un ulteriore contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale solo nel caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro prima della stipula del contratto di soggiorno, il cui importo e le modalità di versamento verranno stabiliti con D.I. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il versamento di 500 euro dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento “F24 – REDT 2020”, che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito internet dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’interno.
Le somme versate non saranno ripetibili sia nel caso in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine, sia nel caso in cui la domanda non venga successivamente presentata.
La presentazione della dichiarazione
Il Ministero dell’Interno ha, in merito alle istanze, reso noto che le dichiarazioni potranno essere presentate dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal 1° giugno al 15 luglio 2020, previa registrazione sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, seguendo le istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul “Manuale dell’utilizzo del sistema”, pubblicato sul medesimo sito.
Le domande saranno acquisite dallo Sportello unico per l’Immigrazione competente per il luogo dove si svolgerà l’attività lavorativa.
Non sono state fissate quote massime di ammissione, per cui non ha importanza la data di invio dell’istanza, purché sia fatta entro le ore 22:00 del 15 luglio 2020.
Il datore di lavoro dovrà, quindi, consegnare copia di tale dichiarazione al lavoratore per attestare l’avvenuta presentazione dell’istanza e consentirgli così non solo di soggiornare sul territorio nazionale, ma anche di svolgere regolarmente l’attività lavorativa.
Lo Sportello unico, dal canto suo, acquisirà i pareri:
- delle Questure sull’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e sulla presenza e data dei rilievi fotodattiloscopici del lavoratore. Nel caso in cui non risulti il fotosegnalamento, lo Sportello dovrà richiedere allo straniero la dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
- dell’ITL in merito alla conformità del rapporto di lavoro alle categorie previste dal D.I. 27 maggio 2020, alla congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i limiti fissati dal predetto Decreto, nonché in merito alle condizioni di lavoro applicate e ai requisiti necessari per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi delle CCIAA. L’Ispettorato verificherà, altresì, il requisito di cui all’articolo 103, comma 9, D.L. 34/2020, circa la conclusione delle eventuali pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri. In tale ultimo caso, in presenza di un parere negativo, lo Sportello unico provvederà a invitare il datore di lavoro a produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore, non imputabili a sé stesso, che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il lavoratore.
Acquisiti i pareri favorevoli e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convocherà le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risultante dalla seguente documentazione che dovrà essere esibita:
- documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità;
- ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;
- ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;
- prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico;
- certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato Ssn, rilasciata in data antecedente all’inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell’autosufficienza, nel caso in cui la dichiarazione riguardi l’attività di assistenza alla persona;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;
- marca da bollo il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda;
- ogni altra documentazione che lo Sportello unico ritenga necessario acquisire.
Il datore di lavoro e il lavoratore stipuleranno il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico e al lavoratore verrà consegnato il precompilato modello 209, che dovrà inviare alla Questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste italiane Spa, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello unico invierà direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione obbligatoria generata dal sistema stesso.
La procedura per regolarizzare italiani e comunitari
Con circolare n. 68/2020, l’Inps ha reso noto che i datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, e cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’articolo 9, D.Lgs. 286/1998, possono presentare all’Istituto l’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.
Fermi restando i requisiti reddituali, che sono sempre gli stessi, i datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore (si rammenta che non è ammessa restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa).
Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà pagare un ulteriore contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- il settore di attività del datore di lavoro;
- codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;
- nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
- attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
- la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, D.I. 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- l’importo della retribuzione convenuta;
- l’orario di lavoro convenuto e il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.
In caso di accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro dovranno effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva circolare dall’Inps.
La procedura per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo
Sempre dal 1° giugno al 15 luglio 2020 i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, potranno richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza.
Come chiarito dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, a tal fine, i cittadini stranieri interessati, oltre a risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, dovranno comprovare di aver svolto attività lavorativa, in data antecedente al 31 ottobre 2019, nei settori espressamente previsti.
Nel periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero potrà, inoltre, chiederne la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa, nei citati settori di attività.
Nel caso di specie la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo deve essere presentata dal cittadino straniero al Questore della Provincia in cui dimora, esclusivamente per il tramite degli uffici postali dedicati, inoltrando l’apposito kit postale, compilato e sottoscritto a cura dell’interessato, contenente la documentazione necessaria.
L’istanza, corredata di copia del passaporto o altro documento equipollente ovvero dell’attestazione d’identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio Paese d’origine, dovrà altresì contenere la documentazione ritenuta idonea dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a comprovare lo svolgimento dell’attività lavorativa, negli specifici settori di attività.
All’atto del deposito dell’istanza presso lo sportello dell’ufficio postale, lo straniero riceverà la lettera di convocazione in Questura per il successivo fotosegnalamento e un’apposita ricevuta, che consentirà all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e di svolgere attività di lavoro subordinato, esclusivamente nei settori espressamente previsti dal citato D.M., fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, nonché l’attraversamento delle frontiere esterne nazionali.
Spetterà all’Ispettorato verificare il pregresso svolgimento dell’attività lavorativa nei settori più volte citati e, alla conclusione della procedura, allo stesso sarà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, in formato cartaceo, non rinnovabile, della durata di 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell’istanza presso l’ufficio postale.
Entro il termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero potrà depositare presso gli uffici postali dedicati apposita istanza per la conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito degli specifici settori di attività.
Alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno dovrà essere allegata l’attestazione rilasciata dall’ITL in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (le modalità di rilascio dell’attestazione verranno definite con apposita circolare, redatta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Le verifiche dell’Ispettorato
Come emerge dalla nota INL n. 401/2020, le sedi territoriali dell’INL dovranno effettuare verifiche:
- a seguito delle istanze dei datori di lavoro, del rilascio di parere circa la conformità del rapporto di lavoro alle categorie di cui all’allegato 1 di cui al Decreto del 27 maggio 2020, della congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate nella procedura in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione;
- a seguito delle istanze dei datori di lavoro, della verifica della congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro nella procedura in favore di cittadini italiani e della Comunità Europea presso l’Inps;
- a seguito delle istanze dei cittadini stranieri, della verifica della documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa nella procedura di rilascio dei permessi di soggiorno temporanei presso la Questura;
- dell’attestazione di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività (procedura di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro presso le Questure).
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: