31 Gennaio 2023

Decreto flussi: emanata la circolare interministeriale

di Redazione

I Ministeri dell’interno, del lavoro e dell’agricoltura hanno pubblicato la circolare interministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023, che illustra le disposizioni attuative in merito al D.P.C.M. 29 dicembre 2022 (Decreto flussi).

A partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it, per accedere alla quale è richiesta un’identità Spid. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00-20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi. Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6, D.P.C.M., dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto in G.U..

Per le categorie dei lavoratori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). D.P.C.M. (cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell’anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria) le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla G.U.. Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022 o, comunque, fino al 31 dicembre 2023.

La circolare richiama l’attenzione su un’importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 (articolo 9, comma 2): la necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, verifichi presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’Anpal, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, come previsto dall’articolo 22, comma 2, Tui. A tal fine, dovrà essere allegato all’istanza di nulla osta al lavoro, da parte del datore di lavoro, un modello di autocertificazione, quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000), disponibile in allegato alla circolare.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all’estero. Tali lavoratori formati all’estero conseguono, infatti, un diritto di prelazione ai fini dell’ingresso in Italia.

Infine, viene precisato che tutti gli invii verranno gestiti dal programma in maniera singola e non “a pacchetto” (anche nel caso vengano inoltrate più domande con un unico invio), in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda. Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

 

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