23 Dicembre 2021

Decreto Fisco Lavoro : le principali novità della conversione

di Luca Vannoni

Con la pubblicazione nella G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 della Legge di conversione 215 del 17 dicembre 2021, si chiude l’iter legislativo innescato dal D.L. 146/2021, noto come Decreto Fisco Lavoro e contenente misure ritenute urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In sede di conversione in Legge sono state apportate diverse novità rispetto al testo originario.

In materia di somministrazione di lavoro, è stato modificato l’articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015, che consente l’impego in somministrazione a tempo determinato senza il limite dei 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia: se nella versione originaria del D.L. si stabilizzava tale misura, ora è tornata a essere una misura temporanea, con la previsione della vigenza fino al 30 settembre 2022.

Molto più importante, e attesa, la disposizione che riapre i termini per la presentazione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, ora differito al 31 dicembre 2021.

Inoltre, si prevede che le domande inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 146/2021 (21 dicembre 2021), non accolte, sono considerate validamente presentate.

Infine, a sorpresa, viene introdotto l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/20151), con una sanzione amministrativa, in caso di omissione, da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (non diffidabile).

Sempre in sede di conversione, sono state introdotte una serie di agevolazioni per le start-up a vocazione sociale che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico: la retribuzione percepita dai medesimi lavoratori non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi.

 

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