Decreto Fiscale: le precisazioni INL sulle disposizioni in materia di salute e sicurezza
di RedazioneL’INL, con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, ha offerto chiarimenti sulle disposizioni in materia di salute e sicurezza previste dal D.L. 146/2021, in ragione dell’estensione delle competenze di cui al novellato articolo 13, D.Lgs. 81/2008, Il documento di prassi ribadisce la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle Asl, anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte. Tali attività congiunte, che potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario, dovranno tener conto della opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all’Allegato I sia fattispecie di lavoro “nero”, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro irregolare. Al fine di promuovere comunque un approccio uniforme e completo alle verifiche ispettive, gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la partecipazione di personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica, ferma restando l’opportuna programmazione congiunta con le Asl da condividere negli organismi locali.
La circolare analizza le casistiche nelle quali può essere emanato il provvedimento di sospensione per le violazioni di cui all’Allegato I. Viene precisato che, in fase di prima applicazione, nelle more dell’evoluzione normativa e delle modalità operative della vigilanza, l’adozione del provvedimento di sospensione di cui alle ipotesi riportate nei punti 3 e dal 6 al 12 della circolare è da ricondurre esclusivamente al personale con specializzazione tecnica in base al profilo professionale di inquadramento. Negli altri casi (punti 1, 2, 4 e 5), previo svolgimento di dedicati percorsi di aggiornamento professionale, l’adozione del provvedimento è rimessa anche agli ispettori del lavoro non appartenenti ai profili tecnici, ivi compreso il personale ispettivo Inps e Inail.
Restano ferme le competenze all’adozione del provvedimento in caso di utilizzazione di personale “in nero” da parte del personale ispettivo “ordinario” e appartenente ai ruoli Inps e Inail.
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