Datore insolvente: presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 aprile 2016, n.8072, ha stabilito che, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della Legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca, ai sensi dell’art.2, L. n.297/82, nei confronti del Fondo di garanzia per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto gravante sull’eredità giacente, presupposto per l’obbligo di intervento del Fondo sono:
- l’esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale, che il lavoratore ha l’onere di precostituire;
- l’insufficienza del patrimonio ereditario, che può considerarsi provata, oltre che con l’esperimento infruttuoso dell’esecuzione o con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell’eredità giacente, anche con la dichiarazione del curatore dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell’impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell’attivo.