14 Ottobre 2015

D.Lgs. n.150/15: sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

Il D.Lgs. n.150/15, all’art.22, ha disposto il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà, sia superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal centro per l’impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato.

Si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, in assenza di giustificato motivo:

  • la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;

  • la decurtazione di una mensilità per la seconda mancata presentazione;

  • la decadenza dalla prestazione per l’ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione, di politica attiva o di attivazione (art.20, co.3, lett.b) ovvero alle iniziative di utilizzo diretto dei lavoratori titolari di iniziative di sostegno del reddito in attività di pubblica utilità (art.26):

  • la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione;

  • la decadenza dalla prestazione per l’ulteriore mancata presentazione.