D.Lgs. n.150/15: l’assegno di ricollocazione
Il D.Lgs. n.150/15, all’art.23, ha previsto la possibilità di richiedere la corresponsione di un assegno di ricollocazione.
Ai disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi, è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato, una somma denominata assegno individuale di ricollocazione, graduata in funzione del profilo personale di accusabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati.
L’assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la Regione o per la Provincia autonoma di residenza.
Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.