27 Gennaio 2016

CU 2016: molte le novità

di Matteo Mazzon

 

Sono da poco state pubblicati, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli CU 2016 nonché le relative istruzioni. Si ricorda che tali modelli devono essere inviati telematicamente all’Agenzia entro il 7 marzo 2016. La Certificazione Unica 2016 è da rilasciare in duplice copia al contribuente, entro il 28 febbraio 2016, unitamente alle informazioni contenute nel Capitolo 3 delle istruzioni.

La principale novità per il 2016 è che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto due diverse certificazioni:

  1. una certificazione, da consegnare, entro il 28 febbraio 2016, ai lavoratori interessati, denominata Certificazione Unica CU/2016 modello sintetico;
  2. l’altra, da trasmettere (telematicamente) entro il 7 marzo 2016, alla stessa Agenzia, denominata certificazione unica CU/2016 modello ordinario, utile alla predisposizione del modello 730 precompilato e che sostituisce, per la corrispondente parte, il modello 770 Semplificato, che, da quest’anno, sarà esclusivamente composto da un frontespizio e dai prospetti ST, SV, SX e SV.

Tra le ulteriori novità della Certificazione Unica 2016 rispetto a quella dell’anno precedente segnaliamo che:

  • al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre un modello 730/2016 precompilato più completo rispetto a quello 2015, nella CU 2016 è prevista l’indicazione dei codici fiscali dei coniugi dei dipendenti (ancorché non a carico);
  • a partire dalla CU 2016 il sostituto d’imposta potrà rilasciare una Certificazione Unica comprensiva dei dati fiscali e previdenziali, anche in caso di contribuzioni diverse dall’Inps (ad esempio medici, veterinari, etc.), che nel 2015 sono state rilasciate separatamente in aggiunta alla CU 2015;
  • come nel modello 730/2016, è stata introdotta una sezione specifica per l’indicazione del Tfr mensile come parte integrante della retribuzione del dipendente del settore privato con rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi;
  • sono previsti campi specifici per la gestione di eventuali importi da restituire al datore di lavoro, relative a dichiarazioni fiscali degli anni precedenti;
  • è stata introdotta un’apposita sezione per i dati relativi a somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

L’ampliamento dei campi e dei dati da dichiarare (il modello CU ordinario sembra un piccolo 770) ha la finalità di svuotare progressivamente il contenuto del modello 770 Semplificato. La nuova Certificazione Unica fornirà all’Agenzia delle Entrate (come scrive la stessa sul proprio sito) più informazioni rispetto all’anno scorso e ciò si tradurrà in una semplificazione per i sostituti d’imposta, in quanto saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 Semplificato.

Si amplia anche il quadro dei lavoratori autonomi, con l’introduzione di appositi campi per l’identificazione dell’Ente di previdenza al quale vengono versati i contributi previdenziali. Tali dati riguarderanno, in particolare, i contribuenti che hanno percepito redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e contratti di prestazione occasionale.

Si ricorda che con tali modelli si possono dichiarare: l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, ivi compresi i redditi derivanti da pensioni; l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari; l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2015 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi; l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art.11, L. n.413/91; l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2015 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art.25-ter, D.P.R. n.600/73; l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma; le relative ritenute di acconto operate; le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’Inps, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Infine, qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli artt.6 e 7, D.Lgs. n.461/97, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli Enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art.67, co.1, lettere da c) a c-quinquies) Tuir, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate.