2 Marzo 2016

Criteri per l’approvazione dei programmi di Cigs

di Matteo Mazzon

 

Il D.Lgs. n.148/15, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, adottato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – c.d. Jobs Act – (di seguito anche decreto legislativo), contiene la nuova disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e in materia di Fondi di solidarietà. Di particolare interesse sono gli artt.19 (Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie), 20 (Campo di applicazione) e 21 (Causali di intervento). Grazie al via libera della Corte dei Conti, è stato adottato il decreto del Ministero del Lavoro 13 gennaio 2016, n.94033, recante i criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi degli artt.19 ss. D.Lgs.. Si ricorda che le causali di intervento previste dal D.Lgs. (art.21) sono:

  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
  • contratto di solidarietà.

Il decreto ministeriale (di seguito decreto), dunque, si occupa di individuare proprio i criteri per l’approvazione di tali cause di sospensione.

 

Riorganizzazione aziendale

L’art.1 del decreto tratta della riorganizzazione aziendale, statuendo che i criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale debbano essere i seguenti:

  1. l’impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva;
  2. il programma di interventi può contenere investimenti per impianti fissi e attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne;
  3. il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma – relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi Ue – deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;
  4. le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;
  5. le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma autorizzato;
  6. nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione;
  7. il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Ai fini dell’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale di cui sopra deve riscontrarsi la contestuale presenza delle condizioni di cui alle lettere da a a g.

 

Crisi aziendale

In caso di crisi aziendale le condizioni da verificarsi – congiuntamente – sono le seguenti:

  1. dagli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l’impresa deve presentare specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
  2. deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento – o, quantomeno, la stabilità – dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento della Cigs. Deve, altresì, riscontrarsi, di norma, l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della Cigs;
  3. deve essere presentato, da parte dell’impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività dell’impresa interessata dall’intervento straordinario di integrazione salariale;
  4. il programma di risanamento di cui al punto precedente deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione. L’impresa – qualora, nel corso dell’intervento di CIGS o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali – deve presentare un piano di gestione degli stessi.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente a un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione aziendale, purché l’impresa rappresenti l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale. In questo caso è sufficiente che si verifichino le condizioni di cui al punti c) e d).

 

Contratto di solidarità

Sono stati adottati altresì i criteri per l’accesso al trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali ai sensi dell’art.51, D.Lgs. n.81/15, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.

Particolarità: il contratto di solidarietà non si applicherà nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili; non si potrà ricorrere al contratto di solidarietà per i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale; per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

L’esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso, così come ci dovrà essere l’indicazione delle eventuali modalità di deroga, a quanto indicato nel contratto di solidarietà, in termini di minor riduzione di orario. In linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà. Infine, nel corso del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà – al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale – è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori.

 

Altre disposizioni

Il Decreto, altresì, regolamenta i criteri per le imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia (art.5), le Imprese artigiane (art.6) e per i partiti politici (artt.7-8).

Infine, all’art.9 disciplina il cumulo dell’intervento straordinario e ordinario di integrazione salariale, stabilendo che nell’unità produttiva interessata sia da interventi di integrazione salariale ordinaria che da interventi di integrazione salariale straordinaria il cumulo dei due distinti benefici è consentito alle seguenti condizioni:

  • gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’art.21, co.1, lett.a), b) e c), D.Lgs. n.148/15;
  • i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.