Criteri applicativi della Cigo: finalmente sciolti molti dubbi interpretativi
di Maria MagriA seguito della riforma sulla cassa integrazione guadagni operata dal D.Lgs. 148/2015, che, in materia di Cigo, ha trasferito la competenza a decidere sulle relative istanze in capo alle sedi Inps, in fase di prima applicazione, sono state numerosissime le criticità riscontrate dalle aziende nel procedimento di concessione delle prestazioni.
Tuttavia, da oggi, grazie all’iniziativa delle parti sociali, condivisa dall’Inps, molte delle criticità potranno essere superate.
La Delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps n. 5/2017
Con l’obiettivo di fornire un contributo per indirizzare in maniera univoca l’attività delle sedi Inps sull’applicazione dei nuovi criteri sulla Cigo, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps ha approvato una delibera, la n. 5 del 21 marzo 2017, contenente alcuni criteri interpretativi per la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria.
I criteri sono finalizzati:
- al contenimento dei tempi di approvazione delle domanda di Cigo entro 90 giorni;
- all’attivazione, da parte della sede Inps, della procedura di cui all’articolo 11, D.M. 95442/2016, nei casi in cui ritenga di rigettare la domanda per carenza di elementi valutativi;
- all’attribuzione alla relazione tecnica di valenza essenziale, valorizzando la natura di autocertificazione con responsabilizzazione del dichiarante, in sostituzione di ogni produzione documentale;
- a fornire, con riferimento alle causali integrabili, indicazioni univoche alle sedi, secondo i seguenti principi:
– la prova della probabilità della ripresa è legata all’evidenziazione delle iniziative concrete, assunte dall’impresa, volte alla ricerca di ulteriori occasioni di business: risulta incongrua la richiesta di dimostrarne l’avvenuto conseguimento;
– l’indicazione, nella relazione, degli estremi di ordinativi per un periodo successivo a quello della domanda rappresenta prova della prospettiva di ripresa;
– una domanda di Cigo non può più essere respinta solo in virtù della sussistenza, in capo all’impresa, di un regime di monocommittenza;
– stante il ruolo centrale della relazione, la domanda di Cigo è decisa sulla base di questa e della documentazione che il richiedente ritenga di allegare;
– laddove, nel periodo intercorrente tra la domanda di Cigo e la decisione, l’azienda abbia nel frattempo ripreso l’attività, il presupposto della previsione della ripresa si ritiene provato;
– sugli eventi meteo, poiché i relativi bollettini sono già in possesso della Pubblica Amministrazione, l’azienda può fare riferimento a questi dati in possesso della P.A.;
– previsione di incontri periodici con le parti sociali a livello locale, per verificare l’andamento delle istruttorie, le criticità riscontrate e i possibili strumenti di risoluzione;
– in caso di rigetto della domanda, previsione dell’obbligo di adeguata motivazione che ne indichi le dettagliate ragioni ed evidenzi l’avvenuta integrazione dell’istruttoria o i motivi per i quali non è stata attivata.
Il messaggio Inps n. 1856/2017
Successivamente all’approvazione della delibera n. 5/2017, l’Inps ha provveduto a recepire le indicazioni in essa contenute con il messaggio n. 1856/2017.
Il messaggio indica sostanzialmente che:
- in tutte le ipotesi in cui si ritenga di rigettare la domanda di Cigo per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura ex articolo 11, D.M. 95442/2016. La sede competente dovrà quindi chiedere all’azienda, fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria, al fine di consentire all’azienda stessa, nel rispetto della suddetta previsione normativa e in un’ottica deflattiva di possibile contenzioso, di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica;
- la ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata ex ante, con riferimento agli elementi disponibili al momento della presentazione della domanda di Cigo o integrati successivamente alla richiesta di supplemento di istruttoria. L’istruttoria deve essere improntata a criteri di celerità e speditezza, che consentano di definire l’istanza in tempi rapidi. Tuttavia, nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di Cigo e l’adozione del provvedimento decisorio e, quindi, anteriormente alla data di quest’ultimo, l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, l’Istituto deve ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà. L’avvenuta ripresa dell’attività, pertanto, sana di fatto anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”;
- con riferimento alle richieste di Cigo con causale “mancanza di lavoro o commesse”, l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denota la possibilità di ripresa dell’attività dell’azienda, ma non deve costituire l’unico elemento ai fini di detta valutazione. Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l’impresa opera;
- relativamente agli eventi meteo, i criteri di massima per la valutazione delle istanze sono stati specificati con messaggio Inps n. 28336/1998 e ribaditi, in seguito alla riforma, anche nella circolare Inps n. 139/2016.
L’Istituto, per garantire l’omogeneità delle istruttorie, fornisce i seguenti chiarimenti su alcune specifiche fattispecie:
– gelo: le temperature pari o al di sotto di 0° centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell’orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell’unità produttiva nonché all’altitudine del cantiere. Ovviamente, per il settore dell’edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato, che può essere più o meno sensibile al gelo.
In linea di massima, viene esaminata l’ampiezza dell’escursione termica riferita all’intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l’autorizzazione al trattamento anche solo per le ore in cui si registrano le temperature più basse.
Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a 0°.
Pertanto, ferma restando la necessità di descrivere gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto nella relazione tecnica, è possibile concedere – secondo gli indirizzi su descritti – l’intera giornata di Cigo anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.
In particolare, è possibile riconoscere l’intera giornata di Cigo nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a 0° e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata;
– temperature percepite: le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cigo. Si chiarisce che possono rilevare anche le c.d. temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35°, seppur la temperatura reale sia inferiore al predetto valore;
– lavorazioni particolari: per determinati tipi di lavoro (ad esempio lavorazione nelle cave) va tenuto conto sia dell’eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti. Si ribadisce quindi che, in linea generale, la descrizione delle lavorazioni in atto, nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione dell’attività), documentati con i bollettini, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata all’istanza di Cigo;
- sui bollettini meteo, tenuto conto che la legge fa espresso divieto alle P.A. di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata la richiesta di Cigo, l’Inps acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
Il messaggio Inps n. 2276/2017
Ciclicità
Dopo il messaggio n. 1856/2017, l’Inps, su ulteriore sollecitazione delle parti sociali, ha proseguito la sua attività di semplificazione con il messaggio n. 2276/2017, questa volta rivisitando il proprio orientamento in materia di “ciclicità”, ossia di contrazioni periodiche dell’attività lavorativa, situazione precedentemente non ritenuta integrabile dall’Istituto.
La ciclicità – a differenza della stagionalità – non riguarda un profilo organizzativo dell’impresa, ma un aspetto strutturale del processo produttivo.
Il Ministero del lavoro ha evidenziato che l’ipotesi della ciclicità non è riconducibile alla volontarietà dell’imprenditore o dei lavoratori né a negligenza o imperizia delle parti, ma si tratta di una situazione aziendale in cui la contrazione dell’attività lavorativa deriva proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale.
Pertanto, in presenza di tali fattispecie, riferibili ad aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell’anno a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo, e ovviamente in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, è possibile accedere alla Cigo.
Resta fermo che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale.
Le aziende interessate da ipotesi di ciclicità nella relazione tecnica dovranno adeguatamente descrivere:
- la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale, tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento;
- il contesto economico e produttivo in cui l’impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l’azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell’attività;
- precedente ricorso alla Cig;
- il numero di lavoratori posti in Cig rispetto all’organico complessivo e il rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all’interno dell’impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura non stabile denoterebbe un’attività aziendale che comunque non è legata soltanto ai cicli del settore di riferimento);
- continuità dell’attività aziendale.
File CSV
Sul piano della semplificazione, viene rivista la rilevanza del file CSV rispetto all’impostazione originaria.
A seguito di alcune precisazioni del Ministero del lavoro, l’Inps ha ritenuto che sia ormai possibile compilare il file CSV in modo semplificato.
L’Istituto anticipa inoltre che, per effetto del completamento del nuovo sistema di gestione della Cig con i dati provenienti dal flusso UniEmens (c.d. Cig con ticket), il ricorso al file CSV a corredo dell’istanza di Cigo verrà definitivamente superato.
Dati per eventi metereologici
L’Istituto precisa alle proprie sedi che, per semplificare l’istruttoria dei casi in cui l’evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all’indirizzo dell’unità produttiva sulla base del quale si individua la sede competente, è stato pubblicato nel sito intranet l’elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate potranno fare riferimento per il reperimento dei bollettini meteo.
Ambito di applicazione dei messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017
È bene infine evidenziare che i criteri dettati con i messaggi Inps n. 1856/2017 e n. 2276/2017 – intervenendo sull’interpretazione della norma originaria e in assenza di interventi normativi innovativi – si applicano a tutte le fattispecie non ancora definite e oggetto di contestazione, a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015.
L’Inps ha così chiarito che:
- le linee guida e i chiarimenti forniti nei due citati messaggi devono essere applicati a tutte le istanze di Cigo non ancora definite e quindi in corso di istruttoria;
- con riferimento alle domande di Cigo già definite e oggetto di ricorso, è comunque possibile operare in regime di autotutela secondo le istruzioni diramate con circolare Inps n. 146/2006.
Si tratta di un’interpretazione in linea con l’esigenza di dare uniformità alla disciplina.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: