COVID-19: ulteriori misure di contenimento
di RedazioneÈ stato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il D.L. 30 del 13 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Le misure di contenimento prevedono che:
- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020, per la zona arancione, di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), D.L. 33/2020;
- dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020, per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui sopra.
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