COVID-19: ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale
di RedazioneÈ stato pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021 il D.L. 15 del 23 febbraio 2021, che vieta fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questa previsione non si estende alla zona rossa.
Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
Il Decreto, in vigore dal 24 febbraio 2021, ha anche ridefinito le caratteristiche delle 4 zone in cui può essere suddiviso il territorio nazionale, aggiungendo all’articolo 1, D.L. 33/2020, il comma 16-septies.
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