COVID-19: sospensione versamenti e riapertura servizi on line Riduzione per prevenzione e Alpi on line
di RedazioneL’Inail, con istruzione operativa del 30 aprile 2020, a integrazione e parziale rettifica delle disposizioni emanate (circolari n. 7/2020 e n. 11/2020), ha offerto istruzioni operative aggiornate per la ripresa degli adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19.
L’apertura dei servizi on line è stata differita di 2 giorni, con conseguente slittamento anche della chiusura degli stessi, al fine di poter effettuare gli adempimenti, relativi alla trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni 2019, tramite il servizio “Alpi online”, e delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante, tramite il servizio “Riduzione per prevenzione”. I servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” sono, quindi, disponibili nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 20 maggio 2020 e, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, tra il 3 giugno e il 19 giugno 2020.
Gli interessati che hanno applicato la sospensione degli adempimenti devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione senza inoltrare contestualmente il modulo di sospensione.
In merito alla sospensione dei versamenti di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), D.L. 18/2020, a integrazione della circolare n. 11/2020, le istruzioni operative precisano che, alla luce dell’articolo 18, D.L. 23/2020, la stessa si applica a tutti i premi assicurativi, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020.
La sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e ne possono beneficiare i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. La sospensione riguarda anche i versamenti delle rate mensili di cui all’articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, inclusa la prima, se scade nel periodo di sospensione.
In attesa del servizio on line per la comunicazione delle sospensioni, è necessario che i beneficiari comunichino di avere i requisiti per usufruire della sospensione inoltrando una Pec alla sede competente.
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