26 Luglio 2021

COVID-19: in Gazzetta il D.L. su green pass e proroga dello stato di emergenza

di Redazione

È stato pubblicato in G.U. n. 175 del 23 luglio 2021 il D.L. 105 del 23 luglio 2021, in vigore dalla medesima data, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che apporta modifiche ai D.L. 19/2020, 33/2020 e 52/2021.

Lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, conseguentemente è prevista la proroga al 31 dicembre prossimo dei termini correlati con lo stato di emergenza elencati nell’allegato A al decreto, tra i quali si segnalano:

  • disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (articolo 17-bis, commi 1 e 6, D.L. 18/2020);
  • misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (articolo 6, comma 4, D.L. 22/2020);
  • sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (articolo 83, D.L. 34/2020).

L’articolo 9 del D.L. 105/2021 proroga le misure emergenziali in materia di disabilità come segue:

  • a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 (prima fino al 30 giugno 2021), i lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
  • per il periodo dal 1° al 23 luglio 2021 si applica, perciò, la disciplina di cui al punto precedente.

Inoltre, il D.L. stabilisce le modalità di utilizzo del green pass e i nuovi criteri per la colorazione delle Regioni. In particolare, sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi COVID-19 (green pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o se si è effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6 agosto 2021:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Inoltre, il D.L. istituisce un Fondo per i ristori alle sale da ballo.

 

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