7 Aprile 2020

COVID-19: tutela infortunistica per infezione da coronavirus

di Redazione

L’Inail, con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha fornito indicazioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni e la revisione delle rendite Inail, nonché per la tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da coronavirus.

La circolare chiarisce che l’articolo 42, comma 1, D.L. 18/2020, ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail, nonché dei termini di decadenza per la revisione delle rendite che scadono nel predetto periodo. La sospensione si applica anche alle domande per ottenere la rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio, nonché di richieste, sia su domanda del titolare sia su disposizione dell’Inail, di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o per malattia professionale. I termini riprendono a decorrere dalla scadenza del predetto periodo di sospensione.

La circolare, inoltre, precisa che i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato Inail, sono inquadrati come infortuni sul lavoro e definisce l’ambito soggettivo dei destinatari della tutela infortunistica. Sono tutelati, innanzitutto, gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine professionale dell’infortunio, considerata l’elevatissima probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.

Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie di lavoratori che operano in costante contatto con l’utenza, come, ad esempio, i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi.

 

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