La costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla facoltà di ricongiunzione
di Redazione Scarica in PDF
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 febbraio 2025, n. 4074, ha ritenuto che la costituzione della posizione assicurativa abbia natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. 29/1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata, a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della Gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa.