Corte Costituzionale: riscatto laurea non neutralizzabile per beneficiare di una pensione più alta
di Redazione Scarica in PDFLa Corte Costituzionale, con sentenza n. 112 del 3 luglio 2024, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’articolo 1, comma 13, L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in combinato disposto con l’articolo 1, comma 707, L. 190/2014, stabilendo che il riscatto degli anni di laurea che ha determinato il passaggio dal metodo di calcolo della pensione misto a quello retributivo non può essere successivamente neutralizzato, in modo da ritornare al metodo misto, per beneficiare di un importo della pensione più alto.
In sostanza, il rimettente chiedeva di applicare il principio di neutralizzazione ai contributi per gli anni di laurea riscattati, ma non per eliminare gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell’ambito del sistema retributivo, bensì per “fuoriuscire” da quel sistema, rivelatosi (contrariamente alle aspettative) meno conveniente e al quale aveva avuto accesso esercitando, liberamente, la facoltà di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria. Ciò si risolve in una sostanziale pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione ex post, ossia effettuata nel momento del pensionamento, che si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto, che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 82/2017.