6 Aprile 2021

Corte Costituzionale: depositata la sentenza sui licenziamenti economici

di Redazione

La Corte Costituzionale ha depositato in data 1° aprile 2021 la sentenza n. 59, relativa alla decisione del 24 febbraio 2021, con cui ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18, L. 300/1970, nel testo modificato dalla riforma Fornero, con riferimento all’articolo 3, Costituzione. Nello specifico, la Corte ha censurato la norma nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per gmo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì”, la tutela reintegratoria. In particolare, il principio di eguaglianza risulta violato se la reintegrazione, in caso di licenziamenti economici, è prevista come facoltativa – mentre è obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo – quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente. Non si giustifica un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione dell’inesistenza del fatto, indicata dal Legislatore come ‘‘manifesta’’.

Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento. Per i licenziamenti economici, infatti, il Legislatore rende facoltativa la reintegrazione, senza offrire all’interprete un chiaro criterio direttivo. La scelta tra 2 forme di tutela profondamente diverse – quella reintegratoria, pur nella forma attenuata, e quella meramente indennitaria – è rimessa a una valutazione del giudice, disancorata da precisi punti di riferimento. Resta fermo che al giudice si riconosce una discrezionalità che non deve ‘‘sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità’’, dunque non può né deve lambire le scelte imprenditoriali.

 

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