7 Dicembre 2021

Il corrispettivo del patto di non concorrenza

di Luca Vannoni

Spesso, nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, il patto di non concorrenza non solo ha come motivo e retroterra la tutela del patrimonio e del business aziendale alla cessazione del contratto, ma anche il riconoscimento di un elemento economico, di cui è necessaria una qualificazione, spesso in costanza di rapporto di lavoro, a cui poi si aggancia quasi incidentalmente un vincolo di non concorrenza. In modo empirico, l’obbligo di non concorrenza diviene una controprestazione futura rispetto al trattamento economico ricevuto dal lavoratore.

La conformazione all’interno del patto di non concorrenza dell’elemento economico in favore del lavoratore può assumere diverse forme, tra loro cumulabili, che si possono riassumere nei seguenti momenti:

  • alla sottoscrizione dell’accordo;
  • in costanza del rapporto di lavoro;
  • alla cessazione del rapporto;
  • al termine del vincolo di non concorrenza.

Esiti giurisprudenziali recenti (Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza n. 36940/2021; Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza n. 23418/2021) confermano la legittimità delle diverse possibili previsioni, sulla base dei seguenti principi:

  • il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, è pienamente autonomo, rispetto a quest’ultimo, sotto il profilo causale;
  • il corrispettivo in esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti richiesti, in via generale, per l’oggetto della prestazione dall’articolo 1346, cod. civ., in relazione al successivo articolo 1418, cod. civ., e, in particolare, il requisito della determinatezza o della determinabilità;
  • alle parti è lasciata la più ampia autonomia nella determinazione del corrispettivo dovuto al dipendente ed esige soltanto che la limitazione dell’attività di costui trovi la propria contropartita in un adeguato vantaggio economico;
  • non è necessario che la percezione del corrispettivo avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
  • è possibile pattuire tale corrispettivo in una percentuale sulla retribuzione da corrispondersi in costanza del rapporto.

Tale conformazione rappresenta spesso il punto di equilibrio tra le diverse istanze delle parti: da una parte il lavoratore avrà interesse a ricevere il proprio corrispettivo prima possibile, dall’altra il datore di lavoro cercherà di agganciare parte del corrispettivo al termine del periodo del divieto di non concorrenza, evitando così di versare somme per poi vedere violato il patto. Sempre che il reale interesse, sia, appunto, la tutela del business aziendale.

Nel momento in cui, viceversa, la necessità è il riconoscimento di un trattamento economico ulteriore, mediante una corresponsione mensile unitamente alle competenze mensili, nel momento in cui tale competenza venisse di fatto inglobata nel trattamento economico complessivo, perderebbe la sua causalità con il vincolo di non concorrenza e, assumendo la natura di superminimo, diventerebbe componente irriducibile della retribuzione: la modalità del riconoscimento del corrispettivo deve sempre garantire la  sua congruità in funzione dei  vincoli di oggetto, di durata e di luogo.

 

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