I corrispettivi percepiti a seguito di cessione clientela: la giusta collocazione nella dichiarazione dei redditi PF 2024 (periodo d’imposta 2023)
di MpO & partners Scarica in PDFIl professionista che vuole programmare il passaggio generazionale del proprio studio, attraverso la cessione a titolo oneroso dell’attività professionale, spesso si trova a dover affrontare alcune problematiche.
Una di queste è sicuramente il trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale e la giusta collocazione nella dichiarazione dei redditi.
In assenza di specifica normativa in materia è intervenuta nel marzo 2002 l’Agenzia delle Entrate (Cfr. Risoluzione Ministeriale n. 108 /E del 29 marzo 2002), rispondendo ad un interpello presentato da un Ragioniere Commercialista.
In questa sede l’Amministrazione Finanziaria inquadrava tra i redditi diversi i compensi derivanti dalla vendita dello studio professionale.
Il vuoto normativo viene colmato qualche anno dopo con l’entrata in vigore (4 luglio 2006) dell’articolo 36 del D.L. 223 del 2006 (c.d. Bersani Visco) il quale aggiunge all’articolo 54 del TUIR il comma 1-quater. Tale comma prevede espressamente che “Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”. Ribadendo, quindi, anche il principio “di cassa”.
In caso di rateazione del corrispettivo, così come avviene nella maggior parte delle operazioni di cessione della clientela professionale, tutte le rate devono avere la qualificazione reddituale operata dall’articolo 54, comma 1-quater, del TUIR. Pertanto, la cessione del «pacchetto clienti» genera interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
Di conseguenza i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela professionale dovranno essere inseriti, così come l’anno d’imposta 2022, nel quadro RE, rigo RE3 della dichiarazione dei redditi 2024 (così come specificato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi 2019 – Fascicolo 3 – Pagina 6.)
Il decreto-legge n. 223 del 2006 ha, inoltre, introdotto nell’articolo 17 del TUIR (relativo al regime della tassazione separata), la lettera g-ter) la quale prevede la possibilità di assoggettare a tassazione separata i corrispettivi percepiti a seguito della vendita dello studio di commercialisti, purché percepiti in unica soluzione. Tale norma ha lo scopo di evitare che i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela professionale si cumulino con gli altri redditi percepiti nell’anno, determinando l’applicazione in capo al contribuente di scaglioni ed aliquote più elevate.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, è intervenuta su questo argomento con la Circolare n. 11 del 16/02/2007 con la quale ha chiarito che anche se la norma fa espressamente riferimento all’opportunità di poter tassare i corrispettivi con le modalità della tassazione separata se incassati in “un’unica soluzione” tale modalità può essere comunque applicata nel caso in cui il corrispettivo della vendita dell’attività professionale venisse percepito in più rate, ma nello stesso periodo d’imposta (che per i professionisti coincide con l’anno solare).
Tale orientamento è stato anche recepito dalle istruzioni Ministeriali per la dichiarazione dei redditi anno 2024 (periodo d’imposta 2023) con riferimento al quadro RM. Infatti, le istruzioni di compilazione del quadro RM – Sezione 2 – lettera h) – così come indicato dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi – fascicolo 2 – pagina 18 – prevedono che devono essere indicati in tale quadro “i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all’attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d’imposta”.
Ai fini IVA, in considerazione che il professionista cedente è obbligato ad emettere parcella per le rate incassate (assoggettandole ad IVA, CP e ritenuta d’acconto), il lavoratore autonomo, che intende cessare l’attività, deve conservare la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata.
Da parte acquirente, infine, l’Amministrazione Finanziaria ha espressamente detto che “Si tratta infatti per il professionista che sostiene la spesa per l’acquisizione della nuova clientela di un costo inerente all’esercizio dell’attività professionale, come tale deducibile, in sede di determinazione del reddito (Cfr. Risoluzione 108/E del 29 marzo 2002).”