Il correttivo Jobs Act e la tempistica non accessoria
di Luca VannoniCon la pubblicazione nella G.U. 7 ottobre 2016, n. 235, del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dal giorno 8 ottobre 2016 sono in vigore le misure correttive relative ai D.Lgs. attuativi Jobs Act.
L’intervento correttivo con decreto trova il suo fondamento giuridico nel comma 13, articolo 1, L. 183/2014, che legittimava il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi, emanati nel corso del 2015, entro 12 mesi dalla loro entrata in vigore, sulla base delle “evidenze” operative nel frattempo emerse. Il meccanismo delineato apportava al procedimento legislativo innescato dalla Legge delega Jobs Act la possibilità di intervenire per ritoccare tutti quei passaggi che l’esperienza empirica avesse dimostrato problematici e non in linea con lo spirito riformista.
Già dalle prime bozze del D.Lgs. era chiaro che l’intervento sarebbe stato molto contenuto e limitato e che non tutti i passaggi discutibili dei decreti sarebbero stati modificati, anzi, al contrario, che nuovi adempimenti erano alle porte, e mi riferisco alla nuova comunicazione preventiva alle prestazioni di lavoro accessorio mediante voucher.
Volgendo lo sguardo al diritto positivo, infatti, i committenti ora sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
È sicuramente singolare la tecnica di regolamentazione della comunicazione: abbandonando la tradizionale tassatività nell’indicare e definire procedure mediante decreti o prassi ministeriale, e in quest’ultimo periodo non pochi sono gli esempi, viene prevista solamente le possibilità di intervento con decreto del Ministro del lavoro, volto a individuare modalità applicative della disposizione nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. Il conto è salato: in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, non diffidabile.
Proprio su quest’ultimo aspetto la scelta dei tempi di pubblicazione, il venerdì con entrata in vigore il sabato, e l’assenza di qualunque procedura istituzionalizzata ha creato notevoli problemi operativi. La vigenza dell’obbligo nel giorno di punta di utilizzo dei voucher ha spinto professionisti e imprese a trovare soluzioni fai da te, clonando e adattando le regole in vigore per il lavoro intermittente per far sì che la comunicazione potesse essere efficace e certa, evitando così il rischio di una pesante sanzione.
La Pec alla DTL, per ogni prestazione (solo in agricoltura è possibile avere un arco temporale non superiore a 3 giorni) con i dati richiesti, è sicuramente la strada che offre la garanzia più tutelante per il committente. Certo, è ipotizzabile che l’assenza di procedure definite in tutti gli aspetti – in particolare, la mail specifica e il numero per l’sms – possa determinare la non sanzionabilità in via amministrativa dell’omessa comunicazione, anche perché, come detto, le procedure amministrative si sono sempre caratterizzate da formalismi necessari per la validità dell’adempimento. Vista la sanzione, meglio non rischiare …
Ad ogni modo, dato che qualche mese è passato dalla presentazione del D.Lgs., è veramente sconfortante non aver a disposizione un quadro definito in tutti i necessari chiarimenti di prassi e, in termini generali, avere un decreto, denominato correttivo, fonte di problemi e dubbi operativi.
Tornando al merito dell’intervento, sono da valutare positivamente le modifiche nelle tempistiche per le casse integrazioni: le domande per le Cigo per eventi oggettivamente non evitabili sono soggette al termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento; la sospensione o la riduzione dell’orario relative a Cigs decorrono così come concordate tra le parti entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (la norma previgente prevedeva che decorressero non prima del trentesimo giorno successivo alla domanda).
Meno positivo è il permanere della procedura telematica per le dimissioni senza la previsione di uno strumento in grado di interrompere il rapporto nel caso in cui il lavoratore non intenda effettuare l’adempimento nelle modalità telematiche. Le uniche modifiche sul tema riguardano la possibilità che anche i consulenti possano assistere i lavoratori nella presentazione delle dimissioni, aspetto sicuramente utile nell’agevolare l’effettuazione dell’adempimento, e l’esclusione dell’obbligo dei dipendenti della P.A..