2 Marzo 2020

Coronavirus: provvedimenti di sostegno a imprese e lavoratori

di Redazione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 33 del 28 febbraio 2020, ha approvato un D.L. che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa sono sospesi:

  • i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
  • il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
  • il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
  • il pagamento dei diritti camerali.

Il D.L. interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:

  • Cigo per le unità produttive operanti nei Comuni della zona rossa e per i lavoratori ivi domiciliati;
  • possibilità di sospensione della Cigs per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cigo;
  • Cigd per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei Comuni della zona rossa e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
  • indennità di 500 euro al mese, per un massimo di 3 mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Ago) domiciliati o che svolgono la propria attività nei Comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

Inoltre, si prevede:

  • l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80% nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90% in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo Decreto Mise, per periodi determinati, alle PMi con sede in aree limitrofe alla zona rossa, che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
  • la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
  • l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
  • misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle P.A.;
  • il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;
  • l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
  • il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.

Per il settore turistico si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

 

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