Cooperative fornitura di lavoro temporaneo marittimo: ulteriori chiarimenti Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio 19 marzo 2024, n. 1167, fornisce ulteriori chiarimenti circa ammortizzatori fruibili, ed all’annessa contribuzione, da parte di cooperative fornitura lavoro temporaneo marittimo.
Tale messaggio si colloca quale conseguenza della generale universalizzazione degli ammortizzatori sociali operata dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022, ed in particolare dei chiarimenti che l’Inps ha fornito per il settore specifico con circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.
Conseguentemente e coerentemente con le fonti richiamate, i datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale (sino ad ora contraddistinte dal codice autorizzazione 4B), sono tenute al versamento del contributo FIS (avendo diritto alla relativa copertura, ed in assenza di fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015), e, al superamento della soglia di 15 lavoratori, a quello per la CIGS.
Relativamente all’obbligo di contribuzione al FIS viene poi distinta la misura per le aziende che occupano mediamente fino a 5 dipendenti (0,50 % complessivo, di cui un terzo a carico lavoratori e due terzi a carico datore), da quella destinata a quelle che occupano più di cinque dipendenti (0,80 % con la medesima ripartizione).
La misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è sempre pari allo 0,90 %.
Il messaggio n. 1167/2024 prevede, poi, la soppressione del Codice Autorizzazione 4B, e l’istituzione dei codici 4° e 0J, e contiene inoltre le specifiche per la corretta compilazione dei flussi UniEMens, sia a regime a partire dal periodo aprile 2024, sia rispetto ai recuperi per i periodi compresi tra gennaio e marzo 2024.