La conversione in Legge del Decreto Cura Italia: marcia indietro sulle procedure sindacali
di Cristian ValsiglioIn attesa del Decreto di aprile, che probabilmente vedrà la luce in maggio, il Parlamento si è occupato nelle ultime settimane di aprile alla conversione del D.L. 18/2020.
Proprio il 24 aprile 2020, la Camera dei Deputati ha approvato un testo blindato, con importanti novità, che era stato presentato dal Senato in data 9 aprile 2020: con la pubblicazione nella G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16, vede così la luce la Legge 24 aprile 2020, n. 27.
La situazione emergenziale ha imposto un’accelerazione nelle conversioni dei Decreti emanati con urgenza, motivo per il quale il Parlamento ha deciso di approvare la conversione del D.L. 18/2020, la L. 27/2020, con forte anticipo rispetto ai canonici 60 giorni previsti dalla Costituzione.
Gli impatti della conversione sul II Titolo, rubricato “Misure a sostegno del lavoro”, sono notevoli e, in alcuni casi, sono frutto di una modifica radicale della struttura normata con il Decreto Legge, mentre in altri casi le modifiche sono mere correzioni di quanto deliberato con urgenza.
Per quanto riguarda Cigo e assegno ordinario COVID-19, il D.L. 18/2020 ha previsto una serie di agevolazioni per l’accesso alla Cigo e all’assegno ordinario con causale COVID-19, esonerando i datori di lavoro dall’osservanza, per quanto riguarda la procedura di accesso, del procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva e in base al quale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Proprio sul tema della procedura sindacale la Legge di conversione apporta un’ulteriore semplificazione: infatti è soppressa la disposizione, presente nel D.L. 18/2020, secondo cui il datore di lavoro doveva comunque attivare una procedura sindacale “light”, consistente nell’informazione, nella consultazione e nell’esame congiunto, che comunque doveva essere svolta anche in via telematica entro i 3giorni successivi a quello della richiesta.
Nello stesso modo, relativamente alla cassa in deroga, la norma prevedeva che, per i soli datori aventi più di 5 dipendenti, i trattamenti in esame fossero subordinati alla conclusione di un accordo – che può essere concluso anche in via telematica – tra la Regione (o la Provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro: ora, con la Legge di conversione, si prevede l’esclusione dell’accordo anche per i datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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30 Aprile 2020 a 9:53
E siamo alle solite … prevedere l’esonero dalla procedura di consultazione, oltre alle imprese fino a 5 lavoratori, anche quelle che hanno chiuso in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati non è chiarissimo.
Un conto è infatti chiudere in ottemperanza e altro chiudere in conseguenza.
Ci sono aziende che hanno chiuso per necessità e non per obbligo stabilito di vari DPCM.
Senza contare che la chiusura dell’attività potrebbe proseguire oltre l’obbligo di chiusura semplicemente a causa del ridotto afflusso della clientela (penso ai bar). In questo caso per il primo periodo non servirebbe l’accodo, ma andrebbe fatto per quello successivo.
la solita approssimazione … il solito caos …
30 Aprile 2020 a 18:25
Caro Alberto, allora aggiungo il nuovo art 19/bis (L. di conversione) riguardo alle proroghe e rinnovi dei contratti a termine.
Introduce la possibilità di effettuarli se fatti in corso dell’attivazione delle varie casse x covid-19 ( artt da 19 a 22) ma nulla dice riguardo ai tempi ( sino a quando?) delle proroghe e dei rinnovi, inoltre non deroga alle eventuali causali previste ANCORA dal D.lgs 81/15 per eventuale superamento 12 mesi ( proroghe) che per i rinnovi non avendo minimamente toccato l’art 21 81/15.
Quindi? lo INTERPRETIAMO insieme? come al solito?