Conversione del Decreto Cura Italia: le modifiche in arrivo
di Luca VannoniDopo l’approvazione al Senato, il DdL 2463, di conversione del D.L. 18/2020, si appresta alla definitiva emanazione, con un nuovo voto di fiducia alla Camera previsto per oggi, giovedì 23 aprile.
Particolarmente interessanti sono le modifiche in arrivo che riguardano gli ammortizzatori sociali COVID-19, al momento non ancora definitive, ma tenuto conto della fiducia posta, l’approdo in G.U. sembra scontato.
Innanzitutto, si aggiunge al D.L. 18/2020 l’articolo 19-bis, rubricato come norma di interpretazione autentica, dove si prevede che “considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.
L’obiettivo di tale disposizione è mantenere in cassa quei contratti a termine in scadenza durante il periodo di sospensione, ma per raggiungerlo sono stati trascurati, coscientemente o meno, principi di diritto fondamentali: mai si era vista una norma di interpretazione autentica – che per definizione non dovrebbe modificare il quadro normativo, ma solo l’interpretazione di esso, con efficacia retroattiva – che introduce una serie di deroghe “a tempo”, connesse con gli ammortizzatori COVID, non previste, che consentono di prorogare o rinnovare un contratto a termine sospeso durante un periodo di cassa.
Nella conversione in Legge vengono poi semplificate le procedure sindacali previste originariamente dal D.L. 18/2020, in moltissimi casi inutili: nessuna informativa sindacale, in caso di Cigo o assegno ordinario, nessun accordo necessario in caso di cassa in deroga per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. È sicuramente apprezzabile la correzione proposta, anche se un po’ postuma, visto che tali problematiche erano state evidenziate sin dalle prime bozze uscite del D.L. 18/2020: dopo che tante aziende si sono viste coinvolte in dialettiche sindacali surreali, sa molto di recinto chiuso con le bestie ormai scappate.
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24 Aprile 2020 a 16:30
ho un contratto a termine con scadenza il 30 aprile 2020, che deve essere rinnovato a indeterminato in quanto sono scaduti i 24 mesi. Può l’azienda rinnovare visto l’ok di oggi alla Camera del decreto Cura Italia?
Grazie
27 Aprile 2020 a 9:43
Raggiunti i limiti di 24 mesi, non essendo stata prevista una deroga a tale limite, il rinnovo potrebbe essere fatto solo presso ITL per 12 mesi, pena la trasformazione a tempo indeterminato.
27 Aprile 2020 a 14:30
è possibile prorogare o rinnovare oltre i 12 mesi contratti in scadenza ad aprile ma senza causale?
29 Aprile 2020 a 10:55
Buongiorno,
un’azienda avrebbe necessità di procedere ad un rinnovo di un contratto a termine scaduto il 31/3/2020.
E’ confermata la necessità di causale per il rinnovo? non sono previste deroghe a tale aspetto?
grazie
29 Aprile 2020 a 11:27
Non sono state previste deroghe alle causali, ma per attività sospese, con rinnovi funzionali all’accesso alla cassa, parlare di causali non avrebbe senso (l’unica utilizzabile sarebbe appunto legata all’acceso amm Covid, ipotesi che non rientra nelle 3 causali dell’art. 19 co. 2). I)n più, proroghe e rinnovi sono atti volontari e non dovuti del datore di lavoro. Un bel pasticcio!