Convenzione Inps – A.T.E.C.A.: le indicazioni dell’Istituto
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 7 dicembre 2023, n. 98, fornisce le informazioni utili in merito alle modalità di esecuzione della convenzione tra l’Istituto medesimo e A.T.E.C.A. (Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani), finalizzata alla riscossione ed al successivo riversamento della contribuzione associativa.
La contribuzione associativa cui si fa riferimento è quella prevista dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311, mentre la legittimazione alla riscossione da parte dell’Inps è da rintracciarsi nella Convezione appositamente sottoscritta in data 27 ottobre 2023, avente attuale scadenza in data 31 dicembre 2023 e rinnovabile una sola volta per un arco temporale massimo pari ad un triennio.
La circolare Inps n. 98/2023 precisa che la circostanza secondo la quale l’esazione sia contestuale e congiunta rispetto alla contribuzione obbligatoria, non altera la natura volontaria della contribuzione associativa, con la sola specificazione che, in caso di incapienza, le somme versate saranno prioritariamente imputate a contributi obbligatori.
Per quanto concerne la misura della contribuzione per assistenza contrattuale, la stessa è direttamente stabilita dall’Associazione, che fornisce adeguata informazione ai soggetti tenuti al versamento.
L’Inps precisa che il rapporto intercorre direttamente tra associato ed associazione, e deve tra gli stessi essere formalizzato mediante produzione di apposita delega, la cui revoca può essere comunicata all’Inps al solo fine di agevolare la sospensione dei versamenti.
Il versamento viene effettuato mediante Modello F24.